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ANAC, Atti

Fornitura gas medicali, proroghe per 7,9 milioni. Anac richiama l’Asl di Brindisi: è vietato

I casi per la proroga tecnica di contratti pubblici

La proroga tecnica dei contratti pubblici è ammessa solo in casi eccezionali, cioè esclusivamente quando vi sia la necessità di assicurare un servizio alla Pubblica amministrazione mentre si svolge una nuova gara. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce nei fatti in un affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento previsti dal codice appalti.
Lo ribadisce l’Anac nella delibera 412 del 6 settembre 2022 in cui richiama la Asl di Brindisi per aver protratto per quattro anni e mezzo oltre la scadenza il contratto del servizio di gestione, distribuzione e fornitura di gas medicali e tecnici e di manutenzione degli impianti in favore della stessa società, la Air Liquide Sanità service spa.

I fatti

La vicenda parte da un’ispezione del Nucleo speciale anticorruzione della guardia di Finanza che, incaricato dal presidente Anac, Giuseppe Busia, ha eseguito accertamenti nei confronti della Asl di Brindisi e del soggetto aggregatore InnovaPuglia spa in merito all’appalto per i gas medicali. In seguito a una procedura di gara aperta il servizio è stato affidato nel 2012 per cinque anni alla Air Liquide Sanità service spa: il valore stimatodell’affidamento ammontava a 6.840.261 euro dal 15 dicembre 2012 al 14 dicembre 2016. Alla scadenza sono seguiti quattro anni e mezzo di proroghe (quasi pari all’affidamento originario di cinque anni) con una spesa rilevante, pari a circa 7,9 milioni di euro. Soltanto nell’aprile 2020 si è arrivati a indire una nuova gara a evidenza pubblica.

La difesa

La Asl di Brindisi ha evidenziato che il lasso di tempo intercorso per strutturare una corretta procedura di gara multidisciplinare, rispettosa sia delle norme europee e nazionali, sia per lo più derivato dalla scarsa presenza di personale, circostanza che trae origine dalle vicende giudiziarie che nel 2013 hanno di fatto “azzerato” l’apparato tecnico-amministrativo. L’organizzazione della struttura tecnica per lungo periodo non ha potuto garantire la necessaria programmazione per l’avvio delle procedure di gara, non solo per i gas medicali, ma anche per altre attività. Nel frattempo si è andati avanti con le proroghe motivate dalla necessità di garantire la continuità delle forniture con l’obiettivo di rispettare i LEA, in quanto si tratta di prodotti “salvavita” il cui mancato rifornimento comporterebbe l’interruzione di pubblico servizio e l’impossibilità di garantire l’operatività delle strutture sanitare della Asl.

I rilievi Anac

La Asl di Brindisi aveva l’onere di programmare e definire il progetto del nuovo affidamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza del contratto, avvenuta il 14 dicembre 2016. Dall’istruttoria emerge infatti che le reiterate proroghe dell’affidamento scaduto alla Air Liquide siano dovute, nella sostanza, a carenze della Asl nelle fasi di programmazione e progettazione della nuova procedura di affidamento. Pur comprendendo le difficoltà e le carenze di personale incontrate dalla Asl di Brindisi a seguito della vicenda giudiziaria del 2013 nell’imminenza dei fatti, Anac rileva che le criticità organizzative in cui è incorsa la stessa Asl non appaiono sufficienti a giustificare il fatto che gli atti della gara che ha portato all’aggiudicazione del servizio siano stati approvati solo nel 2020.

Conclusioni

L’istruttoria effettuata ha consentito di riscontrare un’inefficace organizzazione, da parte della Asl di Brindisi, nella gestione degli acquisti, in particolare dopo la scadenza del contratto nella fase della programmazione e progettazione della nuova procedura di gara, che si è protratta dal 2017 al 2020. Le reiterate proroghe dell’affidamento del servizio alla Air Liquide Sanità Service S.p.A. sono state determinate da fattori che coinvolgono la responsabilità della Asl di Brindisi e non da ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione che possono legittimare l’eccezionale ricorso allo strumento della proroga. Anche i ritardi derivanti dalle scelte dell’Amministrazione di sottoporre il progetto a molteplici revisioni non integra le condizioni straordinarie di eccezionalità, oggettività e insuperabilità cui il ricorso alla proroga tecnica è subordinato. La gestione del servizio non risulta pertanto in linea con i principi di efficacia e tempestività, oltre che di concorrenza e parità di trattamento previsti dal codice appalti né con il principio di buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione.

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A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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