Questo il principio ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 15/09/2022, n. 8012:
8. Il secondo motivo pone la questione fondamentale su cui si incentra la controversia.
8.1. In linea di principio, se l’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio secondo le previsioni del proprio progetto tecnico deve anche dimostrare la sostenibilità economica del progetto proposto. Nella valutazione della affidabilità economica dell’offerta proposta rientrano, quindi, tutti i costi che debbono essere sostenuti dall’aggiudicatario per l’esecuzione del contratto, anche quelli relativi alle migliorie che integrano il progetto posto a base di gara e anche se dette migliorie non siano prese in considerazione ai fini della valutazione della qualità dell’offerta del personale (per esempio ai fini dell’attribuzione dei punteggi); e ciò perché si tratta di costi che necessariamente debbono essere affrontati in sede di esecuzione del progetto offerto (se questo si traduce nell’offerta aggiudicataria) e che conseguentemente incidono sulla complessiva sostenibilità economica dell’offerta e rilevano nel giudizio di anomalia dell’offerta (in termini si veda Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2021, n. 3405, secondo cui non può essere considerata irragionevole o sproporzionata la prescrizione del disciplinare che impone di contabilizzate nel computo metrico estimativo anche le proposte migliorative, posto che l’indicazione nell’ambito dell’offerta economica anche delle voci di costo delle migliorie si spiega agevolmente con l’esigenza della stazione appaltante di poter conoscere anche questi elementi al fine di valutare la complessiva affidabilità dell’offerta).
8.2. Il caso di specie, tuttavia, presenta profili non esattamente coincidenti con le ipotesi sopra considerate, posto che i servizi dei quali si discute non costituiscono specifiche prestazioni dell’appalto oggetto dell’affidamento, trattandosi piuttosto di servizi generali che investono l’intera struttura aziendale dell’impresa aggiudicataria e non sono esclusivamente dedicati all’esecuzione dell’appalto, seppure l’aggiudicataria le ha qualificate come migliorie del progetto tecnico.
8.3. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, le figure professionali che svolgono servizi di coordinamento o di staff non sono direttamente coinvolte nella commessa ma solo in maniera occasionale e per soddisfare esigenze non prevedibili; conseguentemente si dovrebbe escludere che detti costi debbano essere oggetto delle giustificazioni in sede di verifica di anomalia, pur se dette figure professionali e i servizi da queste prestati siano stati inseriti nell’offerta tecnica (nei predetti termini si veda Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).
8.4. Né si può porre un tema di congruità o di affidabilità dell’offerta, considerato che in queste ipotesi si tratta di costi già sopportati dall’intera struttura aziendale, e che a carico di questa rimarrebbero indipendentemente dalla acquisizione dell’appalto di cui trattasi.
8.5. Traendo le conclusioni dalle considerazioni fin qui svolte, i costi della manodopera per i servizi di Gestione e Staff non rientrano nel complessivo giudizio di congruità dell’offerta e non sono oggetto di giustificazioni; e in tal senso va riformato il capo della sentenza che ha accolto il relativo motivo del ricorso di primo grado.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti