Lo ribadisce Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 24/09/2022, n. 2525, che accoglie il ricorso:
E’ evidente che la mancata rispondenza dell’offerta tecnica ad una caratteristica essenziale prescritta dal capitolato rivela l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa controinteressata rispetto alle esigenze manifestate dall’Amministrazione negli atti di gara. Da ciò consegue la doverosa estromissione dell’offerente dalla selezione, a prescindere da un’espressa clausola di esclusione, in quanto in tale ipotesi difetta un elemento indispensabile per definire il contenuto delle prestazioni su cui deve perfezionarsi l’accordo contrattuale (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1192; Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2021, n. 295; Cons. St., sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8429; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809; Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633; Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804; Cons. St., sez. III, 1° luglio 2015, n. 3275)”.
In conclusione, il settimo motivo di ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e, per l’effetto va accolto, con conseguente annullamento degli atti di gara.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti