Consultazioni preliminari di mercato, non c’è obbligo per le stazioni appaltanti di tenerne conto
In una gara d’appalto, le consultazioni preliminari di mercato rappresentano una pre-fase della procedura di gara, concepita con caratteri di spiccata informalità. La documentazione tecnica fornita dagli operatori economici può essere utilizzata dalla Stazione appaltante come apporto informativo ai fini di predisporre la documentazione di gara.
Ne discende che la Stazione appaltante non ha l’obbligo di valutare tutta la documentazione acquisita dagli operatori e di redigere formale processo verbale, diversamente da quanto è tenuta ad effettuare in fase di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Né tantomeno sussiste l’obbligo di motivare l’utilizzo o il mancato utilizzo delle informazioni acquisite.
L’istruttoria dell’Autorità
E’ quanto ha stabilito Anac in una delibera (Parere di precontenzioso n. 417 del 14 settembre 2022) in risposta ad un’Azienda sanitaria emiliana. Chiamata ad esprimere un parere per la soluzione di controversie (ex articolo 211 del Codice degli Appalti) su un caso di fornitura a noleggio per sette anni, installazione e posa di un sistema di chirurgia robotica e relativo materiale di consumo, l’Autorità ha indicato con chiarezza che non esiste l’obbligo per la Stazione appaltante di utilizzare le informazioni acquisite nelle consultazioni di mercato, né tanto meno di motivare il mancato utilizzo.
Il caso era sorto dopo la contestazione da parte di una delle società partecipanti alla consultazione preliminare del comportamento tenuto dall’Azienda sanitaria emiliana. Avverso al bando di gara pubblicato successivamente alla consultazione di mercato, vi era stato anche un ricorso al Tar con la contestazione sotto più profili degli atti di gara.
La Asl, in sede di gara, aveva modificato diverse caratteristiche tecniche del sistema robotico al fine di ampliare la concorrenza. Alla consultazione di mercato, infatti, avevano partecipato soltanto tre operatori economici, e la Asl a seguito di ciò aveva deciso di eliminare dalla gara alcuni requisiti tecnici, ritenendone invece altri non più requisiti minimi.
Di qui la reazione degli operatori economici.
Nel parere firmato dal Presidente Giuseppe Busia, Anac ribadisce invece che la Asl emiliana si è comportata correttamente, non considerando censurabile nemmeno la sua decisione di non consentire l’accesso ai verbali di valutazione della documentazione acquisita.
Documento: il Parere di precontenzioso
A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)