Il Tar Sardegna ribadisce i principi che la giurisprudenza ha elaborato in merito all’onere motivazionale gravante sulla stazione appaltante in caso di ammissione alla gara di un operatore economico.
Respingendo il ricorso Tar Sardegna, Sez. II, 29/09/2022, n. 629 stabilisce :
17. In diritto, vale ricordare i principi ermeneutici in merito all’onere motivazionale gravante sulla stazione appaltante in caso di ammissione alla gara di un operatore economico, per vero richiamati da tutte le parti in causa, come ribaditi schematicamente da ultimo dal Consiglio di Stato (cfr. in part. Sez. IV, 14 giugno 2022, n. 4831):
– la stazione appaltante che procede all’ammissione alla gara di un’impresa, non ritenendo rilevanti le pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o per facta concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500; id. 9 settembre 2019, n. 6112);
– la motivazione può essere ricavata per relationem dall’adesione della stazione appaltante alle argomentazioni con cui, nel rendere le rispettive controdeduzioni, le società partecipanti alla gara hanno contestualmente indicato le ragioni idonee ad escludere l’incidenza delle vicende ivi indicate sulla propria integrità e affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2021, n. 7501).
– è invece il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione della esistenza di un illecito professionale e sulla sua qualificazione in termini di “gravità” tali da minare la affidabilità del concorrente, a necessitare di una espressa e puntuale motivazione; la stazione appaltante deve quindi motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; id., VI, 18 maggio 2016, n. 3198);
– solo una pregressa vicenda professionale che appaia, ictu oculi, di particolare rilevanza, impone alle Amministrazioni oneri positivi di istruttoria e di motivazione, in funzione di tutela delle legittime aspirazioni degli altri concorrenti e del più generale interesse pubblico alla retta e trasparente conduzione della procedura (Cons. Stato, sez. V, n. 1500 del 2021, cit.).
18. Ora, a fronte di tale impostazione, si coglie l’infondatezza della censura proposta dalla ricorrente, in quanto il DGUE e la dichiarazione sostitutiva exart. 80, presentate in sede di gara dalla -OMISSIS-, risultano particolarmente analitiche nel descrivere le vicende che la ricorrente assume rilevanti ai fini del giudizio di esclusione, così da determinare una completezza istruttoria in merito ai fatti descritti e poter affermare come, in presenza del giudizio di ammissione dell’impresa, la stazione appaltante abbia compiutamente valutato l’affidabilità dell’impresa, alla luce dei fatti descritti.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti