Nel respingere il ricorso il Tar Puglia ricorda che le disposizioni implicanti la grave sanzione dell’esclusione dalla gara sono di stretta interpretazione e quindi debbono trovare il loro fondamento in una norma o nelle disposizioni che reggono la gara che espressamente impongano la loro osservanza.
Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 03/10/2022, n. 1511:
4. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente – sul presupposto che l’aggiudicataria ha inteso subappaltare la manutenzione dell’impianto elettrico delle lampade votive – deduce che le ulteriori attività asseritamente rientranti nel servizio di gestione delle lampade votive (realizzazione di nuovi impianti; ampliamento e potenziamento degli impianti), non sarebbero state oggetto di richiesta di subappalto, e non potevano pertanto essere svolte dall’aggiudicataria, la quale non è in possesso della relativa iscrizione camerale.
Il motivo è infondato.
4.1. La lex specialis non prevede, quali requisiti di idoneità professionale, né l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la specifica attività di impianti elettrici, né l’abilitazione di cui al D.M. 37/2008.
Pertanto, la tesi della ricorrente riposa su una interpretazione pro bono propria, e assolutamente in malam partem, della legge di gara, e per tali ragioni, non può in alcun modo essere seguita, avendo da tempo il giudice eurounitario e quello nazionale chiarito che il principio del clare loqui vigente in tema di appalti impedisce che l’Amministrazione possa escludere un concorrente dalla gara in difetto di specifiche e univoche indicazioni provenienti dalla legge ovvero dagli atti di gara.
4.2. In tali termini: “Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice” (Corte di Giustizia UE, sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo. In termini confermativi: Corte di Giustizia UE, sentenza 10.11.2016 (causa C-162); C.d.S, AP n. 9/16).
4.3. Per tali ragioni, il terzo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti