Nel caso in questione era stata apportata una variante sostanziale al progetto, in palese contrasto con l’esecutivo posto a base di gara.
Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 14/11/2022, n. 1299, che annulla l’aggiudicazione:
Tali concorrenti elementi valgono a dimostrare la fondatezza dell’assunto su cui si fonda il primo motivo di ricorso atteso che il posizionamento del cantiere e la localizzazione delle aree di intervento previste dalla offerta presentata dalla aggiudicataria non sono compatibili con le indicazioni del progetto esecutivo e denotano, quindi, la volontà di apportarne una non consentita variante.
Il che avrebbe dovuto comportare l’esclusione della impresa.
La giurisprudenza è, infatti, costante nell’affermare che le difformità dell’offerta tecnica rivelatrici della l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Cons. Stato Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460, Sezione V, 5 maggio 2016, n. 1809).
Per tale motivo il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze inerenti la attribuzione dei punteggi da parte della commissione.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti