ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto erroneamente corrisposto a titolo di contributo

La società appellante ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di contributo previsto da Patto Territoriale. Il suo progetto è stato inserito al primo posto nella graduatoria degli aventi diritto, e sono state erogate somme per il 90% dell’importo delle agevolazioni concesse.

A luglio 2018 il MISE ha determinato definitivamente le agevolazioni spettanti all’appellante ed ha invitato la stessa a restituire parte delle somme erogate. La società beneficiaria del contributo impugna il provvedimento.

In primo grado il Tar respinge il ricorso.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 09/11/2022, n. 9819 respinge anche l’appello:

4 – Con il primo motivo insiste nell’eccepire la prescrizione del diritto del Ministero al recupero della somma per il decorso di dieci anni dalla presentazione del rendiconto finale (1 febbraio 2005).

Il Giudice di primo grado al riguardo ha argomentalo nel senso che “in tema di contributi pubblici, la giurisprudenza della Suprema Corte (Corte Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2017, n. 23603) ha chiarito che, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all’erogazione del contributo, il diritto dell’amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione”.

L’appellante rileva che il precedente giurisprudenziale richiamato dal T.A.R. attiene ad un’ipotesi diversa, relativa ad un caso di accertamento di illegittimità dell’erogazione per falsità delle dichiarazioni rese dal beneficiario della erogazione, che non rileva nel caso di specie.

4.1 – Da un altro punto di vista, l’appellante deduce altresì la violazione dell’art. 21 novies della legge n. 241/90, in quanto la rideterminazione del contributo, che implica l’annullamento sia pure parziale delle precedenti determinazioni, andava esercitato entro un termine ragionevole, e comunque non oltre 18 mesi dal momento in cui fu concesso il contributo alla ricorrente.

5 – Le censure sono infondate.

L’intera prospettazione della società appellante non considera che il provvedimento di cui al DM n. 2023 del 1999, in forza del quale ha percepito le somme di cui, con l’atto impugnato nel presente giudizio, si chiede in parte la restituzione, aveva pacificamente riconosciuto all’appellante il contributo incentivante solo a titolo provvisorio.

Il provvedimento impugnato nel presente giudizio ha ad oggetto la determinazione definitiva del contributo spettante all’appellante, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del progetto, parte delle quali non sono state ritenute ammissibili.

In altri termini, la società non può affermare che l’atto impugnato interviene su una precedente situazione sulla quale riponeva affidamento, rispondendo alla logica della procedura di sostegno finanziario in esame una prima fase di concessione, solo provvisoria, delle risorse ed una seconda fase, una volta concretamente realizzato il progetto, di determinazione definitiva del finanziamento in base alle spese effettivamente sostenute e qualora ammissibili.

5.1 – Ciò premesso, seppure il principio giurisprudenziale sul quale si basa la sentenza impugnata non appare pertinente – riferendosi ad un caso, diverso da quello oggetto del presente giudizio, in cui il contributo percepito dal beneficiario era stato revocato a seguito dell’accertamento della falsità delle attestazioni rese per ottenerlo – l’eccezione di parte appellante non può essere accolta, dal momento che quello impugnato nel presente giudizio è l’ultimo atto, dovuto e necessitato in base alla procedura per la concessione del finanziamento, in quanto tale non soggetto ad un termine di prescrizione strettamente inteso.

Solo nel momento in cui viene definitivamente stabilita la somma effettivamente spettante, può eventualmente discutersi della prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto erroneamente corrisposto a titolo provvisorio. Infatti, il provvedimento definitivo – Decreto n. 2361/2018 – è evidentemente espressione del potere dell’amministrazione, il cui esercizio non può evidentemente essere assoggettato ad un termine di prescrizione.

In ogni caso, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, già il T.A.R. ha rilevato che, al più, il termine prescrizionale, riferito alla ripetizione delle somme (provvisorie) indebitamente corrisposte, potrebbe decorrere solo dal momento in cui sono state concretamente verificate le spese dalla competente commissione (organo nominato con decreto direttoriale n. 1486 del 15 marzo 2016). Solo in quel momento è infatti individuabile la somma definitiva a cui ha diritto il beneficiario del finanziamento.

5.2 – Per le stesse ragioni, sotto altro profilo, nel caso di specie, non si pone il tema dell’applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/90 dal momento che l’amministrazione non ha esercitato il potere di annullamento di ufficio di un provvedimento illegittimo, ma ha semplicemente stabilito definitivamente, dopo la precedente determinazione provvisoria, la misura del finanziamento, in coerenza con la regolamentazione di carattere generale discendente dalla normativa applicabile e dalle disposizioni del Patto territoriale assentito.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto