Questo quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 17/11/2022, n. 2552:
2.3 Il motivo è fondato anche nella parte in cui contesta che la proroga sia stata disposta prima dell’avvio della nuova gara.
Più in dettaglio, in base all’interpretazione della norma fornita dall’Anac e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso ex plurimis TAR Campania, Napoli, VIII, 10/02/2022 n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: – la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); – la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013).
Nel caso di specie la proroga risulta disposta con nota PEC del 9/6/2022 mentre la nuova procedura per l’affidamento del servizio è stata indetta il 5 luglio 2022, cioè prima della scadenza del contratto ma dopo la proroga.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti