In primo luogo non sono stati predeterminati i criteri di competenza e di trasparenza sulla base dei quali effettuare la scelta dei commissari.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta che nessuno dei commissari nominati sarebbe esperto nel settore oggetto dell’appalto.
Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 02/01/2023, n. 6 respinge il ricorso:
3.3.1. Va in primo luogo ricordato che l’operatività dell’articolo 77, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui al successivo articolo 78, è stata sospesa fino al 30.06.2023 dall’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 55/2019. Resta fermo, a mente della predetta disposizione di proroga, “l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Ora è ben vero che l’Università ………… non aveva predeterminato i criteri di scelta dei commissari, tuttavia non per questo la nomina è da ritenersi illegittima, trattandosi di una mera irregolarità non viziante laddove in concreto non siano mancate le condizioni di trasparenza e competenza (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 6818/2020).
Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, avendo l’Ateneo pubblicato i curricula dei commissari e avendo questi dichiarato di non versare in una situazione di incompatibilità (circostanza quest’ultima nemmeno messa in discussione dalla ricorrente).
3.3.2. E proprio dalla lettura dei curricula emerge l’infondatezza della tesi della ricorrente della incompetenza dei commissari.
Al riguardo va premesso che il requisito richiesto dall’articolo 77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, ovverosia che i commissari siano esperti del settore cui afferisce l’oggetto del contratto, deve essere inteso «in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni» (così, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sentenza n. 3687/2022).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti