Questo quanto stabilito da Tar Sardegna, Sez. II, 28/12/2022, n. 898:
10. Infine, è altresì infondato il terzo motivo di ricorso, potendosi perciò prescindere dall’eccezione di improcedibilità sullo stesso sollevata dalla -OMISSIS-.
Invero, in senso contrario alla deduzione di parte ricorrente, non appare fondata la censura in merito alla data di inizio del servizio al 1 ottobre 2022, con esecuzione del contratto in via d’urgenza.
In primo luogo infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell’art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Codice dei Contratti, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura“.
La norma in discorso sembra effettivamente autorizzare sempre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza e tale conclusione è supportata anche dalla giurisprudenza che si è occupata di tale disposizione, come richiamata dalla parte controinteressata: “è stato infatti chiarito che nel periodo di applicazione dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 76 del 2020, successivamente convertito con l. n. 120 del 2020 (secondo cui fino al 30 giugno 2023 «è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»), la consegna anticipata è considerata «quale regola ordinaria della procedura» (T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, n. 2555 del 2020)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 463).
In ogni caso, le esigenze pubbliche di cui all’art. 32, comma 8 del Codice sono argomentate dalla stazione appaltante, che ha rilevato “l’assoluta necessità di evitare pericolo per l’igiene e la salute pubblica” connessa all’eventuale assenza di gestione del servizio pubblico.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti