Questo quanto stabilito da Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 12/01/2023, n. 21, nel respingere il ricorso:
Il criterio del confronto a coppie costituisce uno dei metodi di valutazione delle offerte nelle gare da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
Nel confronto a coppie ciascun elemento qualitativo dell’offerta viene assoggettato ad una valutazione in una matrice triangolare.
Le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due con l’indicazione di ogni coppia da parte di ciascun componente della commissione dell’elemento preferito attribuendo un punteggio che corrisponde al livello di preferenza di volta in volta concordato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25/06/2019, n. 4364).
Il metodo del confronto a coppie prestabilito dalla lex di gara, in cui ogni commissario esprime ogni sua considerazione preferenziale, sulla base di una scala di valori e o coefficienti predeterminati da un minimo ad un massimo, non si presta ad una motivazione letterale ulteriore rispetto ai singoli valori numerici esternati poiché nell’ambito della valutazione verrebbero adottate numerose motivazioni per ogni singolo confronto a coppie, che non potrebbero essere sintetizzate con un’unica motivazione, per cui deve ritenersi che tale tipo di valutazione risulta pienamente sostitutiva della motivazione
Al riguardo, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che il punteggio attribuito da ogni commissario non deve essere accompagnato da alcuna specifica motivazione argomentativa delle scelte operate, essendo la stessa insita nella preferenza in tal modo manifestata, sulla base, tra l’altro, di valutazioni di carattere tecnico, sindacabili – in quanto tali – entro ristretti limiti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 21 luglio 2017 n. 3622; sez. V, 24 ottobre 2016 n. 4415).
Ne consegue, pertanto, che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2017 n. 2969; sez. V, 24 ottobre 2016 n. 4415; sez. III, 24 aprile 2015 n. 2050 e 21 gennaio 2015 n. 205).
In sostanza, là dove il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa, la motivazione può ritenersi insita negli stessi punteggi numerici assegnati dai commissari. (Consiglio di Stato, sez. III, 1 giugno 2018 n. 3301).
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante ha individuato a monte, nella lex specialis, criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, tali da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e tali da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare le singole offerte.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti