Lo ribadisce Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 03/03/2023, n. 312, respingendo il ricorso avverso l’aggiudicazione:
1.- Con il primo motivo di gravame formulato con il ricorso principale, il Consorzio ricorrente lamenta la illegittimità dell’impugnata aggiudicazione “perché la stipulazione del contratto relativo all’appalto per cui è causa è avvenuta in aperta violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016”, atteso che, “nel caso di specie il contratto è stato stipulato tra la ……. e la …………. in data ………, ovvero il giorno immediatamente successivo a quello in cui è stata comunicata al ricorrente l’adozione dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione, per cui è palese la violazione della clausola di cd. stand still”.
Il motivo è infondato.
Osserva, infatti, il Tribunale che, come, peraltro, già rilevato in sede cautelare, la violazione dello “stand still” di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. – in base al quale “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” – non costituisce vizio di legittimità dell’aggiudicazione (con consegna anticipata), in quanto, per giurisprudenza consolidata “la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047)” (T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, 05/01/2022, n.78).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti