Il provvedimento è stato approvato dalla Camera lo scorso 23 febbraio con voto di fiducia. Particolarmente interessante, per il settore delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, è la parte che riguarda la somministrazione di lavoro a tempo determinato: a tale proposito si prevede una nuova deroga al limite di 24 mesi fino al 2025 (Art. 9, comma 4-bis). È inoltre prorogata, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, la disposizione che consente all’utilizzatore, in caso di somministrazione a tempo determinato, di impiegare il medesimo lavoratore somministrato per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Va detto che tale intervento è l’ultimo di una lunga serie (ben cinque norme nell’arco di circa un triennio) partita nel 2020 con il cd. “decreto agosto”, seguito l’anno successivo con il “decreto fiscale” e lo scorso anno con il “decreto Ucraina”, di poco preceduto dalla legge di conversione del “Sostegni ter”. La finalità è quella di garantire continuità occupazionale e salvaguardia delle professionalità maturate nei vari contesti lavorativi durante l’emergenza sanitaria e energetica.
Giova ricordare che nella sua attuale formulazione l’art. 31, c. 1, dlgs 81/2015 (jobs act) dispone quanto segue: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il contratto tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”. L’efficacia di tale ultima disposizione è limitata al 30 giugno 2025, e potrebbe essere l’ultima in questo senso.
A cura di GSANews