Una delle tre imprese viene esclusa in quanto la documentazione tecnica prodotta veniva giudicata non conforme.
La ricorrente contesta il giudizio di non conformità della propria offerta rimarcando:
– di aver presentato una relazione in conformità alle richieste della S.A., la quale rispecchierebbe pedissequamente le caratteristiche del servizio previste dal Capitolato d’Appalto e sarebbe per nulla carente rispetto alle stesse;
– che, a tutto concedere, la relazione tecnica non sarebbe stata comunque prevista dalla lex specialis come requisito di ammissibilità e di valutazione dell’offerta, con conseguente illegittimità della disposta esclusione, in quanto in contrasto con il principio del favor partecipationis.
Tar Campania, Napoli, Sez. V, 14/04/2023, n. 2307 accoglie il ricorso:
Il motivo è fondato.
Gioverà preliminarmente precisare in fatto che il servizio oggetto di controversia, in relazione al quale la lex specialis chiedeva alle imprese concorrenti di presentare le proprie offerte economiche, trattandosi di gara da aggiudicare sul massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), veniva evidentemente qualificato dalla S.A. quale servizio “avente caratteristiche standardizzate o definite dal mercato”, stante l’espresso riferimento contenuto negli atti di gara.
Ciò posto, in disparte la dubbia qualificazione del servizio nei termini innanzi delineati, in quanto esulante dalla res controversa, ritiene il Collegio che coerentemente con tale (incontroversa) premessa, su cui si è basata la determinazione del metodo di aggiudicazione, la S.A. abbia poi predeterminato e dettagliato già nel Capitolato speciale di appalto le caratteristiche del servizio, con esplicitazione di modalità di intervento, proposte organizzative, operatori coinvolti nelle attività richieste, con precisazione delle ore di lavoro richieste per ciascun profilo, e fasi in cui lo stesso deve articolarsi, ossia l’oggetto dell’intera prestazione dedotta in contratto e a carico dell’impresa aggiudicataria.
In tal modo, dunque, si è lasciato che il confronto concorrenziale tra le imprese si concentrasse, a parità di servizio offerto con le medesime caratteristiche standard predefinite dalla S.A., sul prezzo più vantaggioso mentre l’eventuale inesatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, in conformità all’impegno assunto in adesione alle richieste della S.A., come predeterminate per tutte le imprese concorrenti in capitolato, e necessariamente accettate nell’offerta presentata in gara, dunque, non potrà che riverberarsi sulla fase esecutiva e rilevare in termini di inadempimento.
A riprova delle superiori considerazioni, vi è la richiesta rivolta alle imprese concorrenti, di dichiarare nella propria offerta di partecipazione “di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d’oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente”.
In relazione alla predeterminazione, a cura della S.A., della prestazione dedotta in contratto, gli atti di gara non hanno affatto previsto la necessità di predisporre un progetto tecnico esecutivo del servizio, né tampoco hanno sanzionato con l’espressa esclusione la mancata presentazione o l’inidonea rappresentazione del servizio stesso; peraltro, non se ne comprenderebbe l’utilità, atteso che, si ribadisce, l’oggetto del contratto era già compiutamente descritto nel Capitolato speciale di appalto così come le condizioni alle quali tutte le concorrenti dovevano aderire, a monte della formulazione dell’offerta economica, atteso che – diversamente dalle ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa – l’offerta concorrenziale, in caso di aggiudicazione al massimo ribasso, afferente al servizio da svolgere in caso di aggiudicazione, non poteva che essere conforme alle richieste della S.A. al fine di individuare l’impresa che, a parità di prestazioni, offrisse il prezzo più conveniente.
In altre parole, le caratteristiche del servizio, dettagliate nel Capitolato speciale, dovevano costituire la base uniforme per poter confrontare, nel rispetto della par condicio tra le imprese, la convenienza delle offerte pervenute.