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Sentenze

La mancata pubblicità dei curricula dei Commissari non incide in alcun modo sulla legittimità degli atti di gara

Il Tar Campania ribadisce come la mancata pubblicità dei curricula dei Commissari non incida in alcun modo sulla legittimità degli atti di gara. E, contemporaneamente, ricorda come, nelle gare telematiche, l’omessa comunicazione relativa alla seduta pubblica non determini alcuna lesione dell’interesse alla verifica dell’integrità dei plichi, in quanto il suddetto interesse risulta perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della gara svolta con sistemi telematici.

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 13/04/2023, n. 834 respinge il ricorso:

6.– Venendo allo scrutinio del ricorso, è inammissibile per difetto di interesse – e comunque infondato – il motivo subI, incentrato sulla dedotta illegittimità dell’avvio anticipato del servizio disposto dal Comune di ……… per violazione della clausola di stand stille per vizi motivazionali, non essendo l’esecuzione in via d’urgenza, che viene in rilievo nel caso di specie, in alcun modo parificabile alla stipulazione del contratto (cfr. T.A.R Napoli, sez. V, 05.01.2022, n. 78), nel caso in esame all’epoca non ancora intervenuta, con la conseguenza che la dedotta violazione della clausola di stand still – che in ogni caso non si ripercuote negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Cons. St., Sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087; T.A.R. Lecce, sez. III, 3 marzo 2023, n. 312) – non appare configurabile neanche in via astratta.

6.1. – Il disposto “passaggio di cantiere”, inoltre, diversamente da quanto opinato, appare adeguatamente supportato sul piano motivazionale, attesa la necessità di garantire la continuità del servizio, in coerenza con quanto previsto dall’art. 32, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016, che ammette l’esecuzione in via d’urgenza – tra l’altro – “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.

7.– Parimenti infondati gli ulteriori motivi di ricorso subII e III, atteso che, per un verso, la mancata pubblicità dei curriculadei Commissari non incide in alcun modo sulla legittimità degli atti di gara, non costituendo siffatto adempimento in materia di trasparenza elemento essenziale del relativo atto di nomina (Cons. St., Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 283) e, per altro verso, che l’omessa comunicazione relativa alla seduta pubblica, lamentata dalla società ricorrente, non determina alcuna lesione dell’interesse alla verifica dell’integrità dei plichi, in quanto il suddetto interesse risulta perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della gara svolta con sistemi telematici, idonei ad assicurare l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico), posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (si v. Cons. St., Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627; Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2017, n.5388; T.A.R. Roma, sez. I, 13 ottobre 2020, n.10399).

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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