La Commissione rilevava come ciò non fosse da imputare “ad una cattiva condotta degli operatori partecipanti, ma ad un problema tecnico della piattaforma che non ha consentito agli stessi l’inserimento di detti dati”.
La stazione appaltante, pertanto, annullava in autotutela l’atto indittivo della procedura e tutti gli atti e i documenti di gara.
Veniva impugnata la determinazione in autotutela davanti al Tribunale amministrativo regionale, che respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese del giudizio.
Consiglio di Stato, Sez. V, 12/04/2023, n. 3686 conferma il primo grado stabilendo che:
14.1. L’argomentazione non coglie nel segno.
14.2. In primo luogo, la soluzione adottata dall’appellante non consente, per le ragioni di cui sopra, di ritenere la sussistenza del presupposto da cui parte la censura in esame, ovvero la ritualità della sua offerta (e sul punto non sembra superfluo riferire che, con una argomentazione rimasta inconfutata, ……… ha evidenziato tra altro come il documento “dettaglio offerta economica” caricato sulla piattaforma di gara da …….. sia privo della marcatura temporale).
Inoltre, l’odierno giudizio non verte su una esclusione o una ammissione da/a una procedura di gara, ambito in cui le questioni trattate dalla giurisprudenza invocata risulterebbero centrali nello scrutinio di legittimità dell’atto amministrativo, bensì ha a oggetto un atto di autotutela, che la stazione appaltante si era espressamente vincolata ad adottare per l’ipotesi del malfunzionamento della piattaforma telematica (pag. 12 disciplinare), accadimento che si è concretamente verificato e che ha riguardato un aspetto dell’offerta economica essenziale ai fini della valutabilità nel merito delle domande di partecipazione dei concorrenti.
Sicchè l’annullamento della gara disposto in ragione di tale malfunzionamento risponde ai principi di certezza del diritto, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, canoni di cui l’appellante non tenta neanche di dimostrare il cattivo uso, condizione che comunque non è dato rilevare nella fattispecie, considerato che il malfunzionamento ha minato, in radice, la stessa concorrenzialità della procedura, impedendo un reale confronto competitivo tra gli operatori economici: questo, a termini del vigente ordinamento, può sussistere solo laddove la legge di gara assicuri condizioni di partecipazione uniformemente comprensibili e accessibili.
15. Per tutto quanto precede, l’appello va respinto.