Ecco quanto stabilito da Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, Ordinanza 28/04/2023, n. 387:
Considerato che:
– ad un primo sommario esame, il ricorso appare sorretto da fumus boni iuris quanto alla censura con cui si deduce la mancata verifica, da parte della Stazione Appaltante, dei costi della manodopera e del rispetto dei minimi salariali del personale impiegato nella commessa indicati nelle apposite tabelle ministeriali sul costo del lavoro, come previsto dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), D.Lgs. n. 50/2016;
– la verifica del rispetto dei minimi salariali costituisce adempimento necessario caratterizzato da una propria autonomia (TAR Campania, Napoli, I, 23.8.2022, n. 5476), dovendosi svolgere anche laddove non si verta in ipotesi di offerta da sottoporre al giudizio di anomalia, in forza di quanto previsto dall’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 (TAR Piemonte, II, 13.10.2020, n. 600);
– la Stazione Appaltante è quindi tenuta ad effettuare espressamente tale verifica, non potendosi ritenere ammissibile una valutazione “implicita” del costo della manodopera;
– di tale valutazione non vi è traccia negli atti di gara;
– non sussiste il presupposto del pericolo grave e irreparabile necessario perché l’aggiudicazione possa essere sospesa, dovendo ritenersi prevalente, nella comparazione dei contrapposti interessi, quello dell’Amministrazione all’affidamento del servizio;
Ritenuto, pertanto:
– di respingere la domanda di sospensione;
– di disporre che la Stazione Appaltante effettui la verifica del rispetto dei minimi salariali relativi al costo della manodopera ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando in giudizio la relativa determinazione;