Essa contesta l’illegittimità della esclusione dalla gara in quanto non sussistevano le condizioni per sottoporre a verifica di anomalia l’offerta economica presentata.
Non sussistevano i presupposti di legge che impongono la verifica “obbligatoria” di anomalia e non sussistevano nemmeno quelli per la valutazione “facoltativa”, atteso che il disciplinare di gara consentiva tale possibilità solo sulla base di “elementi specifici” che avrebbero dovuto essere evidenziati, e che, secondo la ricorrente, non sono stati individuati.
Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 12/05/2023, n. 1566, respinge il ricorso:
Il ricorso non risulta fondato, e deve essere quindi respinto.
Deve premettersi che la verifica di anomalia delle offerte nelle pubbliche gare risponde alla ratio di accertare la complessiva attendibilità e serietà delle stesse, e di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8330)
Più in dettaglio va osservato quanto segue.
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia:
(i) illegittimità della esclusione dalla gara in quanto non sussistevano le condizioni per sottoporre a verifica di anomalia l’offerta economica presentata (ribasso del 28,92%); in particolare: a) non sussistevano i presupposti di legge che impongono la verifica “obbligatoria” di anomalia; b) non sussistevano nemmeno quelli per la valutazione “facoltativa”, atteso che il disciplinare di gara consente tale possibilità solo sulla base di “elementi specifici” che avrebbero dovuto essere evidenziati, e che nella specie non sono stati individuati;
(ii) che la verifica di anomalia non avrebbe potuto avere luogo anche in ragione del fatto che l’unico altro concorrente presente in gara (l’odierna controinteressata) avrebbe dovuto essere esclusa, come indicato nel 5° (rectius, 4°) motivo di ricorso, e dunque non vi sarebbe stata possibilità di apprezzare la differenza fra concorrenti offerte;
(iii) il giudizio di anomalia sarebbe manifestamente irragionevole poiché – anche a voler considerare non giustificate le 8 voci indicate dalla Commissione – la asserita sottostima dei prezzi ammonterebbe ad un importo pari ad euro 29.108,65, e ciò consentirebbe comunque un margine di guadagno rispetto all’utile immaginato (pari ad euro 43.574), dato che non può essere individuata una soglia limite di utile al di sotto della quale possa parlarsi di offerta anomala.
Il motivo in esame non risulta fondato in alcuna delle sue articolazioni.
Infatti:
1.1.- in primo luogo, gli elementi specifici posti a sostegno della scelta di procedere alla verifica di anomalia sono stati evidenziati dal RUP nella nota del 6.12.2022. In secondo luogo, va richiamato “il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la determinazione dell’Amministrazione di procedere alla verifica di anomalia nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza (per tutte Consiglio di Stato, V, 6 giugno 2019, n. 3833).” (in tal senso, di recente, Tar Catania, III, 232/2023);
1.2.- la seconda censura è inconducente, poiché la verifica di anomalia può essere fatta di per sé, a prescindere dal confronto dell’offerta sospetta con quella presentata da altro concorrente;
1.3.- il ragionamento posto a base della terza censura non convince: anzi, proprio l’ammissione fatta dall’impresa circa una possibile lacuna nelle giustificazioni prodotte rende plausibile – e, dunque, tutt’altro che irragionevole – il giudizio di ordine tecnico espresso dalla Commissione di gara.