Viene contestata la decisione sostenendo che la stazione appaltante doveva ricorrere al soccorso istruttorio, così come stabilito dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.
Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 19/05/2023, n. 447, respinge il ricorso:
– infondato si palesa, tuttavia, il ricorso quanto alle censure di merito;
rilevato che:
– l’esclusione del RTI …………… è stato disposto in ragione della omessa sottoscrizione congiunta del “documento d’offerta” e del mancato ricorso, da parte della stazione appaltante al soccorso istruttorio, così come stabilito dall’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016” e dall’art. 15 del disciplinare di gara che consentirebbe di sanare le eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda;
– la tesi non può essere condivisa in quanto il file “Documento d’offerta” caricato sulla piattaforma ,,,,,,,,, riportava unicamente la firma del legale rappresentante della società mandataria …………… e non anche la firma del legale rappresentante della società mandante …………..;
– nel caso di specie il Disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori, all’art. 15, ha espressamente previsto la necessità, in caso di raggruppamenti temporanei (come nel caso di specie), della sottoscrizione della documentazione da parte di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, pena l’esclusione, non consentendo detta previsione alcuna interpretazione difforme dal dato letterale, né potendo tale previsione ritenersi ambigua o incerta tale da consentire una diversa esegesi (Cons. Stato, sez. V, 15/09/2022, n. 7997);
– d’altra parte, sul piano sostanziale, il “Documento d’offerta” carente della sottoscrizione di ………………., non costituisce, come ritenuto dalla ricorrente, un semplice documento riepilogativo, giacché al suo interno due elementi essenziali non rinvenibili altrove: a) la percentuale di sconto propria dell’offerta presentata; b) i costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico;
– non appare perciò sufficiente che l’altro documento presente nella busta economica e denominato “Allegato 4” sia stato sottoscritto da entrambe le società, trattandosi di un allegato ulteriore e diverso rispetto al documento carente della firma della società mandante;
– quanto all’ulteriore argomentazione spesa dalla ricorrente è agevole rilevare che la sottoscrizione, eventualmente digitale, laddove la gara è svolta in modalità telematica, costituisce elemento essenziale di ogni offerta economica, giacché esprime la volontà del concorrente di impegnarsi nei confronti dell’Amministrazione, tanto è vero che le offerte prive di sottoscrizione sono reputate giuridicamente nulle se non addirittura inesistenti, con esclusione di ogni ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi dell’ art. 83 del Codice degli appalti, ostandovi, fra l’altro anche la ncessità del rispetto del principio di parità tra le concorrenti (cfr. ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 01/04/2022, n. 731; Consiglio di Stato, sez. V, 21/06/2017, n.3042);
ritenuto pertanto che:
– per le ragioni esposte il ricorso va rigettato, seguendo la regolazione delle spese il principio di soccombenza, secondo la quantificazione fattane in dispositivo;