La fattispecie è relativa ad appalto di servizi, in cui viene contestata l’aggiudicazione perché l’impresa avrebbe presentato un’offerta difforme e condizionata o, comunque, in variante rispetto al progetto a base di gara.
Tar Basilicata, Sez. I, 01/06/2023, n. 350 accoglie il ricorso:
5. Il ricorso è fondato.
6. Coglie nel segno il primo motivo.
Ed invero, nella lex specialis di gara (che non è stata fatta oggetto di censure da parte della controinteressata) sono rinvenibili plurimi e concordanti indici dimostrativi dell’univoca e (auto)vincolante volontà della stazione appaltante – dalla quale essa si è, poi, ingiustificatamente discostata – di configurare, senza possibilità di varianti, un preciso ed esclusivo modello organizzativo (quello della raccolta differenziata di prossimità, che prevede la collocazione di contenitori su suolo pubblico, ad esclusivo servizio di specifiche utenze o gruppi) per lo svolgimento del servizio de quo in ambito urbano (non sono rilevanti, per i fini di causa, le modalità di raccolta in ambito extraurbano).
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Entro il richiamato contesto prescrittivo, è opinione del Collegio che l’offerta aggiudicataria, siccome incontestabilmente incentrata sul sistema (obiettivamente differente) della raccolta “porta a porta”, non è affatto rispondente al progetto a base di gara (che, come detto, è calibrato sul modello della raccolta differenziata di prossimità, in uno all’esplicita dichiarazione di superamento del “porta a porta”) ed è, dunque, qualificabile alla stregua di un aliud pro alio, con conseguente inammissibilità della stessa (valutazione erroneamente non compiuta dalla stazione appaltante).
Ciò in adesione al costante orientamento, seguito anche da questo Tribunale, secondo cui “le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali all’imparzialità nella scelta del contraente e al buon andamento in ordine alla serietà dell’offerta e alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato” (cfr. ex plurimis, T.A.R. Basilicata, sez. I, 3/1/2019, n. 3; Consiglio di Stato, sez. V, 21/9/2022, n. 8119).
Né vi sono margini per ritenere che il modello di raccolta “porta a porta” possa rappresentare una consentita proposta migliorativa, tenuto conto che i richiamati elementi prescrittivi dimostrano ictu oculi (e senza impingere nel merito) come la contestata offerta rappresenti una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, radicalmente alternativa (dal punto di vista strutturale) rispetto al disegno progettuale originario (le argomentazioni spese dai resistenti risultano persuasive del contrario).
Il che è sufficiente – a prescindere dal differente profilo dell’eventuale idoneità (funzionale) di detto sistema al conseguimento degli obiettivi operativi minimi dichiarati dalla stazione appaltante – ad integrare, in ottica escludente, una patente violazione della volontà irretrattabilmente refluita nella legge di gara, in quanto “le proposte (o soluzioni migliorative), sebbene possano liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico (…) incontrano un limite insuperabile nelle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, le quali, in quanto requisiti essenziali, non sono in alcun modo modificabili” (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 21/4/2022, n. 3024).