E pertanto la commissione ha agito correttamente non richiedendo alcunché in sede di esame della documentazione.
Questo il principio ribadito dal Tar Toscana.
La fattispecie in esame riguarda un motivo di ricorso con il quale la seconda migliore offerta impugna l’aggiudicazione sostenendone l’illegittimità perché l’offerta non sarebbe stata corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
Tar Toscana, Sez. I, 25/05/2023, n. 508 respinge il ricorso:
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 È da respingere il primo motivo del ricorso principale con il quale si sostiene la violazione dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la società aggiudicataria non avrebbe corredato la propria offerta economica con il deposito di un atto di impegno a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto.
1.2 A tal fine è dirimente constatare che l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria non è richiesto dal comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 che espressamente esclude, da detto onere, “le microimprese, piccole e medie imprese”.
1.3 È necessario ricordare che ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. aa) del D.lgs. n. 50/2016 sono considerate “medie imprese” quelle entità che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono “piccole imprese” le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono “micro imprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
1.4 Al fine di ritenere non applicabile la disposizione sopra citata è dirimente constatare che la società xxxxx ha un numero di impiegati inferiore a 250 e un fatturato minore di 43.000.000,00 e di conseguenza e ai sensi del D.M. n. 19470 del 18/04/2005, va qualificata media impresa, circostanza quest’ultima che conferma sulla legittimità della scelta operata dalla commissione di non richiedere una polizza fideiussoria.