Il Tar ricorda come l’inserimento della clausola limitativa del numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, costituisca una facoltà discrezionale dell’amministrazione, il cui mancato esercizio non rappresenta ex se sintomo di illegittimità.
Questo quanto stabilito da Tar Liguria, Sez. I, 07/06/2023, n. 558:
4. Da ultimo, è inaccoglibile anche il III) mezzo di gravame, relativo all’omessa previsione del vincolo di aggiudicazione.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’inserimento della clausola limitativa del numero di lotti aggiudicabili allo stesso concorrente, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, costituisce una facoltà discrezionale dell’amministrazione, il cui mancato esercizio non rappresenta ex se sintomo di illegittimità; né la violazione del principio di concorrenza può desumersi dalla sola circostanza dell’aggiudicazione di tutti i lotti al medesimo operatore, trattandosi di un elemento neutro, di per sé non indicativo di vizi nella strutturazione della gara, potendo semplicemente discendere dalla capacità del vincitore di offrire la prestazione a migliori condizioni (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 31 ottobre 2022, nn. 9396-9397; Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7962; Cons. St., sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6209; Cons. St., sez. III, 7 luglio 2020, n. 4361; T.A.R. Liguria, sez. I, 12 ottobre 2021, nn. 856-857-859; T.A.R. Veneto, sez. III, 1° aprile 2021, nn. 419-420-421-422-423-424-425).
5. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.