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Sentenze

Le attività marginali ed eventuali rispetto all’oggetto dell’appalto non possono configurarsi quale subappalto

Appalto per la fornitura di dispositivi medici.

La seconda classificata sostiene che l’aggiudicataria doveva essere esclusa, perché l’offerta tecnica, per la formazione e supporto tecnico del personale ospedaliero, veniva affidata ad altra società.

Nulla questio, se non fosse che l’aggiudicataria, nella domanda di partecipazione e nel DGUE, dichiarava di non avvalersi di subappalto.

L’aggiudicataria andava quindi esclusa perché l’esecuzione di una prestazione accessoria da parte di O.E. diverso da quello concorrente è ammessa a condizione che il subappalto (art 105 D.lgs. 50/2016 s.m.i.) venga dichiarato dall’O.E. concorrente nel DGUE, con espressa individuazione dell’attività subappaltata.

Tar Lazio, Latina, Sez. I, 09/06/2023, n. 410 respinge il ricorso:

9) Oltre questo unico riferimento iniziale inserito nel disciplinare, negli atti di gara non c’è alcun altro riferimento a tale servizio (presenza di specialist della ditta aggiudicataria all’interno delle camere operatorie) né nello stesso disciplinare né nel capitolato.

In particolare, come evidenziato dalla controinteressata, in nessun punto della lex specialis vi è alcuna indicazione delle “modalità” in cui avrebbe dovuto essere svolto il servizio di formazione del personale e assistenza, nè viene indicato il numero di specialisti richiesti, né è stata parimenti individuata una stima dei bisogni in termini di monte ore presunto.

10) L’interpretazione più coerente col dato letterale del punto 1.1 e con il contenuto dell’intero disciplinare porta quindi ad affermare che l’oggetto dell’appalto sia unicamente la fornitura di dispositivi medici, mentre il collegato servizio di formazione del personale e assistenza si configura in termini del tutto marginali ed anche eventuali, un servizio che potrà avere una sua valenza solo in fase esecutiva e in termini saltuari.

11) Tant’è che nel DUVRI (cfr. punto 2.0 del documento unico di valutazione dei rischi interferenti; pag. 93 dell’all. 3), si legge che ““oltre alla fornitura del materiale, la gara prevede anche la possibilità di accesso del personale dedicato afferente alla ditta aggiudicataria nei locali delle ASL (per eventuale formazione, supporto tecnico agli operatori e consegna dei beni in conto deposito)”.

12) La xxxx ha spiegato che i dispositivi medici oggetto della propria offerta sono materialmente prodotti da un’altra azienda ossia la società yyyy, e che per i rapporti commerciali in essere tra le due aziende, in caso di aggiudicazione di una procedura pubblica, la yyyy mette a disposizione della xxxx, in maniera gratuita, anche un gruppo di professionisti con capacità di formazione del personale e di assistenza post-vendita.

A fronte di ciò, al fine presentare un’offerta seria e completa, oltre le schede tecniche dei dispositivi, ha depositato in gara anche le schede relative al servizio post-vendita di formazione e assistenza che la yyyy le avrebbe potuto mettere a disposizione (inteso a disposizione della xxxx) durante l’esecuzione della fornitura.

13) Pertanto, trattandosi di attività marginali ed eventuali rispetto l’oggetto dell’appalto le stesse non possono configurarsi quale subappalto ma al più come sub affidamento e per tale motivo la xxxx non ne ha fatto alcuna dichiarazione all’atto di partecipazione ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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