Una posizione consolidata della giurisprudenza che ha trovato riscontro all’articolo 96 del Decreto Legislative 31 marzo 2023 n.36.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. III, 15/06/2023, n. 5897:
6.1. La censura è fondata.
6.2. Osserva, in proposito, il Collegio che, come puntualmente rilevato dalla difesa appellante, la giurisprudenza più recente, anche della Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2023, nn. 1700 e 1719) ha, in effetti, superato l’impostazione per cui le misure di self-cleaning sono irrilevanti se adottate nel corso della gara, in quanto destinate a valere solo per il futuro, in favore di una lettura maggiormente in linea con i principi europei per cui le predette misure vanno sempre valutate dalla stazione appaltante.
6.3. È opportuno sottolineare, infatti, che pur in presenza di cause di esclusione obbligatorie, l’art. 80, comma 7, del codice dei contratti consente all’operatore economico di provare di “aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.
6.4. E’ stato anche chiarito in giurisprudenza che tale interpretazione è maggiormente conforme alla ratio dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 80, comma 7, del codice dei contratti, che ha “finalità conservativa e al tempo stesso mira a garantire il committente pubblico rispetto all’affidabilità professionale del contraente privato” (cfr. sentenza n. 9782/2022).
6.5. Analogamente, la giurisprudenza nazionale più recente (cfr. CGA, 13 luglio 2022, n. 829), facendo, invero, applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 14 gennaio 2021 (causa C-387/19), ha affermato che le misure di ravvedimento operoso possono essere poste in essere “in qualunque fase della procedura che proceda l’adozione della decisione di aggiudicazione” (cfr. § 29 della sentenza).
6.6. Dalle suindicate coordinate ermeneutiche si ricava, dunque – come già chiarito dalla Sezione con la sentenza n. 1700/2023, prima richiamata – il principio secondo cui la direttiva 24/2014/UE non impedisce la valutazione delle misure di self-cleaning assunte in corso di gara, relative a fatti insorti, dopo la presentazione dell’offerta, come nel caso di specie.
6.7. Nel caso di specie, come risulta da una piana lettura del provvedimento di esclusione impugnato in prime cure, la stazione appaltante ha del tutto omesso ogni esame e valutazione sulle misure di self-cleaning suindicate, ritenendole irrilevanti sulla base di un parere del proprio Ufficio Affari Legali, che aveva per vero fatto richiamo all’orientamento oggi superato sulla non esaminabilità delle misure adottate in corso di gara in ragione del carattere “non retroattivo” delle stesse.