A fronte della previsione del disciplinare di gara, non è stata ritenuta sufficiente la sola firma digitale.
Tar Basilicata, Sez. I, 06/07/2023, n. 438 respinge il ricorso avverso l’esclusione:
Considerato che l’art. 10 del disciplinare di gara disponga, per quanto qui rileva, che «è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale)»;
Considerato come nel caso di specie la garanzia provvisoria sia munita unicamente di firma digitale, senza recare ulteriori elementi indentificativi della data e dell’ora di formazione del documento informatico;
Considerato come, a fronte di tale chiara previsione del disciplinare, e all’omesso assolvimento dell’onere di dimostrazione della data e dell’ora di formazione del documento in questione, risultino recessive le deduzioni della ricorrente in ordine alla possibilità di ricavare “aliunde” tali elementi, segnatamente da un ragionamento probabilistico indotto dalla data e dall’ora della firma digitale;