Tar Veneto, Sez. I, 25/07/2023, n. 1115 respinge il ricorso:
6.2. L’interpretazione letterale delle disposizioni sopra riportate depone nel senso che l’obbligo di assicurare l’occupazione di quote giovanili e femminili nell’esecuzione dell’appalto, e così il connesso obbligo dichiarativo, siano posti in capo al solo operatore economico che presenta l’offerta.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa partecipi alla gara singolarmente, essa soltanto è destinataria delle prescrizioni assunzionali – nella sua qualità di unico offerente e, quindi, di unico aggiudicatario –, non il professionista dalla stessa indicato per il compimento delle fasi progettuali dell’appalto integrato.
Il professionista indicato dall’impresa, infatti, non è assimilabile né alla figura del concorrente che effettua l’offerta, né a quella, di più ampio spettro, di operatore economico (nell’accezione tecnica che assume l’espressione nel codice dei contratti pubblici), ricoprendo invece la diversa “posizione di un prestatore d’opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l’offerta (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 luglio 2020, n. 13). Secondo questo orientamento, il professionista indicato dall’impresa e l’operatore economico “[r]imangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. Tale situazione non muta neppure nel caso di appalto c. d. integrato, caratterizzato dal fatto che l’oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un’altra per l’esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara; e in ogni caso la legge non configura un meccanismo diverso da quello previsto in generale” (cfr., altresì, Cons. giust. amm. Sicilia, 31 marzo 2021, n. 276).