Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 21/07/2023, n. 2261:
Il Collegio osserva che la dicitura espressa nella lex specialis – “servizi analoghi”, “servizio analogo” – assume una precisa connotazione: invero, per costante interpretazione giurisprudenziale, la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici” e laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche; tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti, vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 17 maggio 2023, n. 172 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Inoltre, i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall’essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2022, n. 9596).