Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 16/10/2023, n. 15289:
Risulta inoltre infondato l’ulteriore profilo di doglianza concernente la mancata specificazione nell’atto indittivo dei presupposti prescritti dall’art. 55, comma 6, lett. b) d.lgs. 50/2016 – in base al quale per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti “nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti” – in quanto nel Bando in questione non sarebbero stati indicati né la precisa quantità né il preciso CPV dei videocomparatori oggetto della gara.
Si rileva infatti che – come correttamente dedotto dalla difesa erariale – il Bando istitutivo dello SDAPA, in virtù della sua natura di atto indittivo di un Sistema Dinamico messo a disposizione dalla centrale nazionale di committenza in favore della generalità delle Pubbliche Amministrazioni, non poteva per sua natura contenere l’indicazione esatta delle quantità di beni acquistabili da ciascuna PA, posto che lo specifico fabbisogno di ogni categoria merceologica inserita nel Bando non è conosciuto, né conoscibile, da Consip.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddd), D.Lgs. 50/2016, il Sistema Dinamico di Acquisizione, costituisce infatti uno “strumento di negoziazione”, ovvero uno strumento di acquisizione che richiede “l’apertura del confronto competitivo” nella seconda fase della procedura, non essendo prestabiliti a monte i termini e le condizioni per l’affidamento della commessa nella seconda fase della procedura, essendo sufficiente specificare – come effettivamente indicato nel bando da Consip: “per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione” (cfr. art. 35, comma 16. D.lgs. 50.2016) ossia il valore complessivo del Sistema Dinamico.
Parimenti infondato è il profilo di doglianza relativo alla mancata espressa indicazione, all’interno del Bando istitutivo del CPV corrispondente ai videocomparatori oggetto di gara.
Il CPV corrispondente ai beni in oggetto è stato, infatti, puntualmente indicato all’interno del Capitolato tecnico (al par. 3.7.9) pubblicato da Consip, che enumera, insieme a quello in questione, ben 151 CPV complessivi, sebbene nel bando siano stati invece indicati solo i CPV ritenuti principali (16 sui complessivi 151).
La suddetta omissione non risulta essere tuttavia idonea a dar luogo ad alcuna illegittimità posto che tramite la consultazione del Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la ricorrente ben avrebbe potuto consultare anche il Capitolato tecnico pubblicato da Consip sul proprio sito, cui il Bando fa espresso rinvio.
Sul punto, giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 357/2018, che ha chiarito che “al momento della istituzione del sistema, la stazione appaltante (nel caso in esame, la centrale di committenza) deve individuare la “natura” delle prestazioni da rendere, ma non è tenuta a definire nel dettaglio tutti gli aspetti qualitativi e quantitativi …” in quanto “il sistema ha una intrinseca flessibilità ed elasticità, nel senso che è “dinamico” non soltanto in ragione della possibilità di ingressi successivi degli operatori, ma anche perché nel periodo di durata … le stazioni appaltanti devono avere la possibilità di adeguare, entro i limiti prefissati (sulla base dei quali è avvenuta l’ammissione degli operatori economici per le diverse classi di valore), prestazioni e criteri alle proprie esigenze, che possono cambiare nel corso del tempo”.
In definitiva, ad avviso del Collegio risultano essere state osservate tutte le regole previste per le singole fasi procedimentali del sistema dinamico in ossequio a quanto previsto dalle norme e dal capitolato SDAPA Consip, ivi compresa la pubblicazione del bando relativo al sistema dinamico Consip e dell’appalto specifico su “acquistinrete”, destinata agli operatori ammessi per quella categoria.
Il mancato coinvolgimento della ricorrente nella successiva procedura ristretta è invece dovuto esclusivamente alla mancata presentazione da parte di quest’ultima della domanda di ammissione al sistema dinamico, non potendo questa figurare fra i soggetti destinatari di comunicazioni dell’appalto specifico ai fini della presentazione delle offerte.
Si osserva infatti che non risultando la ricorrente tra i soggetti ammessi allo SDAPA Consip 2022 – in ragione della mancata presentazione nei termini della relativa domanda alla centrale nazionale di committenza – la stessa non avrebbe potuto essere invitata in ogni caso all’Appalto Specifico in questione, in quanto non presente nella relativa lista della piattaforma informativa, essendo stata la stessa ammessa allo SDAPA soltanto il 4 luglio 2023.