Tra le varie censure del ricorso viene indicata la violazione del Disciplinare di gara nella parte in cui prescrive le modalità di redazione dell’offerta tecnica, imponendo dei limiti dimensionali alle relazioni tecniche e consentendo la presentazione, quali ulteriori allegati ammessi, soltanto di brochure e depliant pubblicitari, con l’impossibilità di valutare e valorizzare ai fini dell’attribuzione del punteggio quanto contenuto nei predetti allegati.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 08/11/2023, n. 2580 accoglie il ricorso:
Come ritenuto dalla giurisprudenza, “nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica la prescrizione inerente al numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all’offerta, oltre a poter dar luogo ad esclusione dell’offerente solo se espressamente previsto dalla lex specialis, richiede, negli altri casi, un’apposita prova sull’effettiva rilevanza a fini valutativi e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell’eccedenza dimensionale dell’offerta” (Consiglio di Stato, V, 15 giugno 2021, n. 4635). Difatti, la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata “cum grano salis” e laddove si preveda che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”, il ricorrente deve fornire prova, anche solo presuntiva, che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 settembre 2022, n. 8326; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 7 dicembre 2022, n. 983).
Nella specie, la richiamata previsione del Disciplinare di gara non imponeva l’esclusione dell’offerta contenente un numero di cartelle (pagine) eccedenti rispetto al massimo ivi stabilito, ma prevedeva che, qualora il concorrente avesse superato il limite massimo di cartelle consentito, la Commissione avrebbe potuto non procedere alla valutazione del contenuto dei fogli eccedenti. Per evitare che tale previsione risultasse del tutto pleonastica, sarebbe stato onere della Commissione attribuirvi un senso e un contenuto – pur dovendosi evitare l’applicazione di un criterio eccessivamente rigido –, diversamente ponendosi in contrasto con il principio della c.d. interpretazione conservativa che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, nel dubbio, impone di seguire l’interpretazione che consente di mantenere gli effetti di una previsione anziché quella che ne determini la privazione (Consiglio di Stato, III, 4 agosto 2021, n. 5744; V, 27 dicembre 2019, n. 8820; VI, 23 dicembre 2019, n. 8695; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 febbraio 2023, n. 494; II, 10 marzo 2022, n. 573). Dai verbali di gara, infatti, non risulta che la Commissione abbia limitato la sua valutazione al numero delle cartelle previste dal Disciplinare o individuato delle ragioni per derogarvi e ciò determina l’illegittimità della valutazione compiuta in ordine ai criteri che di seguito verranno indicati.
La ricorrente principale, che in sede di redazione della propria offerta ha rispettato il numero massimo di cartelle previsto dal Disciplinare, ha fornito la prova del vantaggio conseguito, in ragione dello sforamento dei limiti dimensionali, dalle imprese concorrenti nell’ambito della valutazione delle loro offerte tecniche.
La contestazione assume poi un peculiare rilievo, in quanto l’offerta della ricorrente principale ha ottenuto un punteggio molto ravvicinato rispetto all’offerta dell’aggiudicataria, essendo le due offerte separate da un ridottissimo scarto (pari a 0,335 punti su un massimo assegnabile di 100: cfr. pag. 33 del Disciplinare).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti