Non è sufficiente addurre l’esistenza di una richiesta di rinvio a giudizio (o di un decreto di citazione diretta a giudizio), qualora non emergano elementi che riportino quei fatti al contesto nel quale sono suscettibili di essere discrezionalmente valutati quali indici di inaffidabilità professionale del concorrente
Questo quanto ribadito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 30/11/2023, n. 6580 nel respingere il ricorso:
2.2.2. Venendo dunque all’esame della valutazione in concreto effettuata, reputa il Collegio che non si rinvengono elementi che inducano a ritenere scorrettamente esercitata la discrezionalità dell’Amministrazione.
La questione si incentra sull’esistenza di pendenze penali, che hanno dato causa a un decreto di citazione diretta a giudizio e a richieste di rinvio a giudizio e di emissione di decreto penale di condanna, per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per € 360mila ed € 120mila, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto negli anni d’imposta 2013 e 2014, oltre ad omissioni nei versamenti relativi a prestazioni previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell’anno 2017.
In ordine ad essi, il responsabile comunale ha ritenuto ininfluente la richiesta di rinvio a giudizio (peraltro, non ancora oggetto di decisione da parte del GUP), così come la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, con pena non detentiva per reati non gravi.
Tanto considerato, va premesso che la valutazione della stazione appaltante, proprio perché frutto di una discrezionalità ad essa rimessa, non può essere sconfessata se non nei casi in cui si palesi assente un’apposita valutazione dei fatti, essendo di contro sufficiente che l’Amministrazione abbia motivatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a determinarsi in un determinato senso (cfr. TAR Sicilia – sede di Catania, sez. III, 14/4/2023 n. 1263: “Va, sotto tale profilo, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle fattispecie in cui vengono in considerazione fatti oggetto di verifica in sede penale, “è necessario e sufficiente che l’Amministrazione dia adeguato conto: a) di aver effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova; b) di aver considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente” (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424)”).
Nella fattispecie all’esame, la valutazione effettuata non può essere considerata viziata (meramente ritenendola non condivisibile), se non rappresentandone in concreto l’erroneità.
In altri termini, non è sufficiente addurre l’esistenza di una richiesta di rinvio a giudizio (o di un decreto di citazione diretta a giudizio), qualora non emergano elementi che riportino quei fatti al contesto nel quale sono suscettibili di essere discrezionalmente valutati quali indici di inaffidabilità professionale del concorrente (cfr. Cons. Stato – sez. V, 22/4/2022 n. 3107: “il decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso di citazione a giudizio) rileva ai fini dell’esclusione discrezionale a condizione che sia relativo a condotte tenute nell’esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca “vicenda professionale” suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 2021, n. 3772 e 29 ottobre 2020, n. 6615)”).
Nel caso di specie, la natura delle condotte non appare automaticamente riconducibile a situazioni configurabili un illecito professionale in cui sia incorso l’operatore economico in precedenti contratti; correlativamente, non rileva l’omessa dichiarazione dell’operatore economico, stante l’impossibilità di riconnettervi un automatico effetto espulsivo (cfr. TAR Sicilia, cit.: “l’omessa dichiarazione di informazioni rilevanti può costituire un grave illecito professionale, che conduce all’espulsione del concorrente, solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l’affidabilità e l’integrità dell’operatore”).
Infine, alcun rilievo assumono le ulteriori considerazioni esposte dalla ricorrente nella memoria finale, osservando che l’aggiudicazione era stata dichiarata efficace sulla scorta di parziali verifiche, effettuate con la richiesta di certificati solo posteriore e mancando i certificati dei carichi pendenti degli altri soggetti reti della ricorrente.
I rilievi manifestati non determinano l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta e del successivo operato dell’Amministrazione che ha rigettato la richiesta di ritiro del contratto, poiché essi non assumono alcuna incidenza viziante, una volta ritenuta insussistente la prospettata causa di esclusione (per altro verso, non essendo assolto l’onere di dimostrare l’esistenza di altre circostanze, a carico di altri soggetti, che avrebbero dovuto produrre le conseguenze volute dalla ricorrente).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti