1) è un servizio sociale? O un servizio di trasporto su strada?
2) Che requisiti devo chiedere? Rileva il REN? È necessaria l’autorizzazione NCC? E il CAP?
Oggi possiamo dire che, forse, ci avevamo visto proprio giusto.
In primo grado il TAR Lecce, con sentenza n. 601/2023, ha escluso la necessità del preventivo rilascio di licenze N.C.C. da parte dell’Autorità competente per l’espletamento dei servizi di trasporto disabili, in quanto assume trattarsi non di servizi di trasporto su strada di passeggeri o viaggiatori in generale (ossia, offerti al pubblico), ma di servizi sociosanitari (tesi a facilitare l’accesso alle strutture del S.S.R. da parte di soggetti “deboli”): dunque, la fattispecie in esame non rientra né nella definizione di “veicolo adibito ad uso terzi” di cui all’art. 82, comma 4, del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (secondo cui “Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio”); né rientranella specifica fattispecie di noleggio con conducente disciplinata dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), difettando, in disparte ogni altra considerazione, “le due caratteristiche tipiche del servizio di noleggio con conducente, ovvero l’obbligatorietà della prenotazione e la necessità di concordare la tariffa di volta in volta al momento della prenotazione”. Nel caso di specie la remunerazione si riferisce non direttamente al singolo trasporto effettuato ma al servizio di trasporto ed accompagnamento all’interno della rete dei servizi sanitari complessivamente inteso.
Nell’appellare la sentenza la controparte sostiene che, così argomentando, il TAR Lecce avrebbe inquadrato il servizio oggetto di affidamento “.. in una categoria a sé stante, quella dei servizi socio-sanitari tesi a facilitare l’accesso alle strutture del S.S.R. da parte di soggetti deboli, creata ad hoc” e “inaccettabile” (p. 24 app.). Al contrario, il servizio dovrebbe essere “inquadrato nell’ambito del c.d. “uso di terzi” che, a mente dell’art. 82 C.D.S. comprende, tra l’altro, il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone” (p. 25 e ss. app.).
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 09179/2023 del 24/10/2023 ritiene infondata la doglianza.
“In simmetriche vicende è stato osservato che il servizio di trasporto sanitario non rientra “tra quelli per cui è richiesto il possesso dell’autorizzazione per il noleggio con conducente da parte del soggetto che materialmente effettua i trasporti, il quale non risponde infatti ad alcuna richiesta proveniente da parte degli utenti, né conseguentemente concorda con gli stessi i relativi percorsi, limitandosi a dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel contratto stipulato con la stazione appaltante” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 508 del 2017). Non solo, infatti, i disabili trasportati non versano alcun corrispettivo per il servizio di trasporto, ma la remunerazione che l’affidatario riceve per l’uso di tale mezzo non si riferisce direttamente al singolo trasporto effettuato o alla somma dei singoli trasporti effettuati, ma al servizio complessivamente reso.
Non di minore rilevanza è la considerazione che “il servizio oggetto della procedura impugnata, e pertanto i relativi trasporti, per quanto materialmente rivolti ad una specifica utenza, sono esclusivamente nella titolarità del soggetto pubblico, il quale, in alternativa al loro affidamento ad un appaltatore (…) avrebbe ben potuto fornire gli stessi in via diretta” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 845 del 2016, con rinvio a Cons. Stato, sez. V, n. 3063 del 2002 e sez. III, n. 584 del 2014)”.
Ulteriori argomentazioni depongono nel senso di rafforzare le conclusioni tratte dalla più recente giurisprudenza, in relazioni alle quali si rinvia alla lettura del precedente articolo.
A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti