ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Tra qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori nel nuovo Codice

Fatto

La lettera di invito specificava le lavorazioni componenti l’intervento:

a) lavori edili, categoria OG1, classifica III, di importo pari a € 426.904,06, prevalente, subappaltabile al 49%;

b) impianti tecnologici, categoria OG11, classifica I, di importo pari a € 108.346,74, scorporabile e subappaltabile al 100%;

c) opere a verde, categoria OS24, classifica I, di importo pari a € 26.160,77, scorporabile e subappaltabile al 100%.

Un raggruppamento temporaneo partecipa con la seguente configurazione, e viene escluso per difetto dei requisiti. in capo alla mandataria. Dal che il ricorso al T.A.R. dell’offerente, il quale lamenta l’illegittimità della sua esclusione in quanto la costituenda A.T.I. sarebbe qualificata nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori, e nel particolare:

– la mandataria, in possesso della qualificazione in OG1 fino a € 258.000, avrebbe la qualificazione ad eseguire il 59% dei lavori di categoria OG1 (pari a € 426.904,06), ovvero lavori per € 251.873,39;

– l’impresa mandante, in possesso della qualificazione in OG1 fino a € 516.000, avrebbe la qualificazione ad eseguire il restante 41% dei lavori di categoria OG1, per un valore di € 175.030,66.

Giudizio

T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 21 dicembre 2023, n. 3882 respinge il ricorso.

Ciò di cui si discute, quindi, non è il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla gara, che ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d. lgs. n. 36/2023 devono essere soddisfatti “complessivamente” dal raggruppamento, bensì la rispondenza della quota di partecipazione al raggruppamento indicata dalla società Leone Orazio s.r.l. ai requisiti di qualificazione in suo possesso.

L’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del nuovo codice dei contratti pubblici statuisce che “Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.

La norma consente, quindi, la libera determinazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato purché siano rispettati i requisiti di qualificazione dal medesimo posseduti.

Nel caso di specie:

– la società mandataria ha dichiarato di partecipare al raggruppamento nella misura del 59%;

– il valore dei lavori a base di gara è pari ad € 561.411,57;

– la quota di partecipazione al raggruppamento del 59% è, quindi, pari ad € 331.232,82.

Ritiene il Collegio che il valore di riferimento per la determinazione della quota di partecipazione non sia, come ritenuto da parte ricorrente, quello della singola categoria dei lavori che l’associato si è impegnato ad eseguire ma quello complessivo dei lavori a base di gara, comprensivo cioè anche delle categorie di lavori che possono essere – come nel caso di specie – oggetto di subappalto”.

Il Collegio ha infine ritenuto irrilevante che l’impresa mandante fosse in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura individualmente, non avendo la società mandataria formulato alcuna dichiarazione di recesso dalla costituenda A.T.I.

Non ha quindi potuto trovare applicazione 97, c. 2 del Codice, invero nemmeno invocato dal Collegio (ed il fatto non è meglio circostanziato), secondo cui “se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata”.

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti
ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto