ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Un tratto di rete aggiuntiva costituisce variante e non soluzione migliorativa

Appalto per la realizzazione di circa 24 km di nuove condotte fognarie. Il Consiglio di Stato stabilisce che la previsione di un tratto di rete aggiuntivo, lungi dal configurare una semplice miglioria, dà luogo a una vera e propria modifica progettuale, atteso che implica appunto una variazione strutturale dell’opera, al di fuori delle linee previste dal progetto.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 08/01/2024, n. 264:

1.1.2. Tanto premesso, la giurisprudenza ha posto in risalto in proposito che “è stato precisato (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873) che ‘…in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante (…)’” (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2021, n. 1080; 8 ottobre 2019, n. 6793; 3 maggio 2019, n. 2873; 17 gennaio 2018, n. 269 e 270; VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cga, 30 aprile 2018, n. 251; nello stesso senso, Cons. Stato, V, 3 agosto 2023, n. 7499; 16 maggio 2023, n. 4867; 27 ottobre 2022, n. 9249; 20 giugno 2022, n. 5021; da ultimo Id., 25 ottobre 2023, n. 9231).

In tale prospettiva “le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste” (Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2969; Id., n. 6793 del 2019, cit.; Id., V, 14 settembre 2018, n. 5388).

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, emerge che l’offerta presentata dal Consorzio effettivamente altera il progetto posto a base di gara nelle sue linee essenziali, prevedendo opere aggiuntive che esorbitano dal perimetro progettuale concepito dall’amministrazione.

Come si evince dalla lettura dell’offerta tecnica del ………., la stessa prevede “la realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria per circa 1200 ml”.

Lo stesso concorrente precisava al riguardo che “Le opere oggetto della presente offerta interessano prevalentemente sedimi già nella pubblica disponibilità, quali pubblica viabilità. Nel caso in cui si dovessero utilizzare, per necessità, aree non ricadenti nella disponibilità dell’Ente si procederà ad approntare un piano particellare di espropri, cercando di addivenire laddove possibile a bonari componimenti con i proprietari dei terreni che saranno serviti dalla nuova rete fognante”.

Il che, come correttamente rilevato dalla sentenza, dà luogo a una vera e propria alterazione progettuale non ammessa, non già a una semplice miglioria.

L’oggetto dell’affidamento e delle opere era rappresentato infatti nella specie dai “nuovi tratti fognari” da realizzare; la relazione tecnica generale del progetto indicava espressamente, al riguardo, che “il progetto prevede la realizzazione nel complessivo di circa 24 km di nuove condotte, come ampiamento evidenziato negli elaborati progettuali”, e individuava precisamente i tratti di ciascun intervento e le relative caratteristiche, così definendo puntualmente la “mappatura” della rete da realizzare.

Rispetto a ciò, è evidente come la previsione di un tratto di rete aggiuntivo, lungi dal configurare una semplice miglioria, dà luogo a una vera e propria modifica progettuale, atteso che implica appunto una variazione strutturale dell’opera, in specie un’estensione della rete (che, si ripete, costituisce l’oggetto specifico e tipizzato dell’intervento) al di fuori delle linee previste dal progetto.

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto