Gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione delle offerte tecniche secondo il confronto a coppie.
Dopo il ritiro degli atti di valutazione delle offerte in autotutela, la ricorrente ha insistito sulla necessità che la nuova valutazione avvenisse ad opera di una commissione in diversa composizione. La parte ricorrente, pertanto, ha richiesto la condanna della stazione appaltante a provvedere alla rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche previa nomina di una nuova commissione di gara.
Tar Umbria, Sez. I, 16/01/2024, n. 11 accoglie il motivo di ricorso:
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.
Questo Tribunale amministrativo regionale, facendo applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 30 del 26 luglio 2012, ha recentemente ritenuto ammissibile, in una procedura svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il rinnovo degli atti, anche dopo l’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla gara (cfr. T.A.R. Umbria 6 novembre 2023, n. 614).
Per giustificare tale eccezione al principio secondo il quale nelle gare che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere mantenuta la segretezza delle offerte economiche fino all’esaurimento, da parte della apposita commissione, dell’esame delle offerte tecniche, l’Adunanza Plenaria ha ricordato che la pretesa fatta valere da un concorrente illegittimamente pretermesso non può che essere soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre offerte coevamente presentate ed ha osservato che la nuova valutazione interviene «allorché i giudizi sulle altre offerte sono ormai del tutto definiti»; tale nuova valutazione si inserisce perciò, aggiunge la Plenaria, «in un quadro complessivo nel quale emergono con compiutezza, unitamente ai criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis ed alle ulteriori specificazioni eventualmente determinate dalla commissione… anche le linee concretamente seguite da quest’ultima nella loro applicazione», con la conseguenza che tali riferimenti «consentono di assicurare l’omogeneità della valutazione postuma da parte della stazione appaltante della offerta illegittimamente pretermessa e d’altro lato, in caso di impugnazione, rendono particolarmente stringente il sindacato giurisdizionale di legittimità circa l’effettivo rispetto di tale omogeneità di giudizio e quindi, in definitiva, della par condicio del soggetto precedentemente escluso rispetto agli altri concorrenti già valutati» (cfr. C.d.S., A.P., 26 luglio 2012, n. 30).
Nel caso che occupa, tuttavia, la peculiarità del meccanismo del confronto a coppie (su cui si rinvia a C.d.S., A.P., 14 dicembre 2022, n. 16) implica la necessità della riedizione integrale delle valutazioni inerenti le offerte tecniche, con conseguente venir meno di quella esigenza di omogeneità e par condicio posta dalla giurisprudenza richiamata a fondamento del mantenimento della medesima commissione preposta alla gara. Al contrario, proprio l’alta discrezionalità sottesa alle preferenze che i singoli commissari sono chiamati ad esprimere in termini strettamente relativi nel confronto a coppie rende necessaria che tale valutazione sia demandata a soggetti differenti, così da garantire un’affettiva rinnovazione delle valutazioni stesse.
Pertanto, nella rinnovazione del segmento procedurale inficiato, la valutazione delle offerte tecniche secondo il prescelto criterio del confronto a coppie dovrà essere effettuata dal una commissione in diversa composizione, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di disporre, in alterativa, la riedizione dell’intera procedura.
8. Per quanto esposto, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e l’accoglimento parziale del ricorso ai sensi di cui in motivazione.