Il Consiglio di Stato, tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 101 del nuovo Codice, ribadisce come non sia consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 12/02/2024, n. 1372 nel respingere l’appello:
Con riferimento, invece, alle censure dell’appellante con cui la stessa assume il frontale contrasto della contestata esclusione con i principi del giusto procedimento e con le regole del soccorso istruttorio, come disciplinato dal nuovo art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, nonché con il principio del risultato, anche in considerazione dell’errata applicazione concreta della nozione di “servizio analogo”, deve osservarsi che, nel formulare l’offerta, ……… allegava il proprio DGUE in cui dichiarava il possesso del predetto requisito di capacità tecnica e professionale come segue: “………..”.
Tale dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità.
Né, in seguito all’accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell’offerta, era esigibile l’esperimento del soccorso istruttorio, atteso che: “non è … consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).
Ed invero, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti