Eravamo stati (purtroppo) facili profeti nel constatare come ci sarebbe stato del lavoro per i giudici ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 del nuovo Codice e dei metodi di calcolo della soglia di anomalia dell’Allegato II.2.
In particolare, per quanto riguarda il metodo A dell’Allegato II.2.
Il Metodo A infatti esordisce così, riecheggiando il vecchio articolo 97 del D.Lgs 50/2016:
Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:………..
Però poi al punto 3 si conclude stabilendo:
3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.
Oggi, il Tar Toscana, sulla base di un’interpretazione “sistematica” del Metodo A posto in relazione con l’impostazione complessiva dell’Allegato II. 2, stabilisce come risultino anomale e debbano essere escluse unicamente le offerte che superano la soglia di anomalia (come peraltro esplicitamente affermato dal punto 3 del Metodo A).
Pur essendo un’Ordinanza cautelare essa merita segnalazione perché si tratta del primo pronunciamento (assolutamente ragionevole e condivisibile) che entra nel merito dell’applicazione concreta dei metodi di determinazione della soglia automatica di anomalia previsti dall’Allegato II.2.
Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 23/02/2024, Ordinanza n. 120/2024 :
Considerato:
– che appare sostanzialmente assente, nella fattispecie, il requisito del periculum in mora indispensabile per la concessione della tutela cautelare, in considerazione della natura di accordo quadro del rapporto negoziale posto a base della procedura, dei tempi di realizzazione dell’intervento e del finanziamento dello stesso con risorse P.N.R.R.;
-che, anche per quello che riguarda il periculum in mora, l’unico motivo di ricorso risulta prima facie infondato alla luce della necessità di interpretare sistematicamente la previsione di cui alla lettera A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (che, a prima vista, evidenzia due previsioni improntate a contrastanti principi) in termini omogenei con le successive previsioni di cui alle lettere B e C dell’Allegato citato (che risultano inequivocabilmente orientate per la necessità di escludere le sole offerte caratterizzate da un ribasso superiore alla soglia di anomalia).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti