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Sentenze

Esclusione automatica e taglio delle ali: anche nel nuovo Codice (metodo A) le offerte sono accantonate e non escluse

La ricorrente contesta le determinazioni della Stazione appaltante, per aver consentito il ripescaggio delle offerte ricadenti nell’ambito del “taglio delle ali”, in contrasto – a suo avviso – con il testo letterale e l’interpretazione sistematica dell’All. II.2 del Codice degli Appalti, sul presupposto che “nell’ambito dei tre (parzialmente) diversi sistemi di individuazione della soglia, il Codice, solo per due, e non per quello che ha regolato la gara che ci occupa [ossia il Metodo A – N.d.R.], ha espressamente previsto il “recupero” dei concorrenti originariamente messi da parte”;

Secondo T.A.R. Puglia, Lecce, II, 01 marzo 2014, n. 304 il ricorso non è meritevole di accoglimento, giacché:

“- la lettera d’invito al paragrafo 6.2.2. riproduce, quale metodo di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, il “Metodo A” di cui all’All. II.2. del nuovo Codice degli Appalti, prevedendo con riferimento alla fattispecie che ne occupa (ammissione alla gara di un numero di offerte inferiori a 15), quanto segue: “…la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte…si procederà come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; […]”;

– la norma codicistica richiamata dispone, inoltre, che “Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore” (v. D. Lgs. n. 36/2023 – All. II.2 “Metodo A”, par. 3);

– l’interpretazione letterale delle suddette disposizioni depone univocamente nel senso che le offerte ricomprese nelle ali siano “da accantonare” momentaneamente, prevedendosi la sanzione espulsiva soltanto per le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per come determinata in esito alle relative operazioni di calcolo;

– nel caso di specie, è incontestato che l’offerta della controinteressata aggiudicataria sia posta al di sotto della soglia di anomalia, sicché, pur essendo stata accantonata, essa è stata legittimamente valutata ai fini dell’aggiudicazione della gara, in quanto miglior offerta non anomala;

– peraltro, il ridetto “Metodo A” replica il metodo introdotto dal previgente art. 97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla cui interpretazione la condivisibile e costante giurisprudenza ha statuito che “…le operazioni descritte dall’art. 97, comma 2-bis, sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di «congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta» (come imposto dall’art. 97, comma 1, del codice dei contratti pubblici), senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1808/2022; cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 5750/2021; TAR Calabria, n. 224/2023; TAR Salerno, Sez. I, n. 1032/2021)”.

Solo incidentalmente il Collegio sostiene che la sanzione espulsiva è prevista “soltanto per le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per come determinata in esito alle relative operazioni di calcolo”, evidenziando la condivisione degli assunti sostenuti dai colleghi baresi.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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