Confermato il sospetto evidenziato nel commento alla prima pronuncia sul tema: “l’art. 104 farà ancora parlare a lungo di sé, in quanto presenta evidenti profili di frizione con il diritto eurounitario“.
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 10 aprile 2024, n. 1355 conferma infatti quanto statuito dalla precedente pronuncia T.A.R. Campania, I, 30 gennaio 2024, n. 315, stabilendo il “necessario possesso dei requisiti speciali (tutti) da parte dell’ausiliaria, come previsto dal richiamato art. 104, co. 4, del nuovo codice“, che nel caso scrutinato difettavano.
Attenzione allora all’art. 7 del bando tipo Anac 1/2023, ai sensi del quale l’impresa ausiliaria deve possedere i requisiti di cui all’articolo 6 (i.e. requisiti di ordine speciale) oggetto di avvalimento.
Le due pronunce annotate ritengono viceversa che sia necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 100 del Codice, e non già solo quelli oggetto di avvalimento.