La stazione appaltante ha preferito l’annullamento dell’intera procedura di gara allo scorrimento della graduatoria che avrebbe legittimato l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente.
Nell’accogliere il ricorso il Tar ricorda che la decisione della stazione appaltante di preferire allo scorrimento della graduatoria la revoca dell’intera procedura di gara al fine di bandirne una nuova, pur rientrando nel perimetro delle possibili scelte discrezionali dell’amministrazione, necessita di essere ampiamente motivata.
Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 05/04/2024, n. 1174:
Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, osserva il Collegio che, con la sopra citata delibera del 17 novembre 2023, l’Azienda Ospedaliera resistente, in deroga ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ha preferito l’annullamento dell’intera procedura di gara allo scorrimento della graduatoria che avrebbe legittimato l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente.
Tale decisione non è stata in alcun modo motivata dall’amministrazione che ha provveduto ad annullare in autotutela la procedura senza dedurre alcunché in ordine all’interesse pubblico sotteso ad una simile determinazione, pervenendo alla decisione di bandire una nuova procedura di gara sul solo presupposto che i chiarimenti dalla stessa forniti avessero modificato l’oggetto della fornitura.
Ed invero secondo condivisibile giurisprudenza “l’eventuale decisione della stazione appaltante di preferire allo scorrimento della graduatoria la revoca dell’intera procedura di gara al fine di bandirne una nuova, pur rientrando nel perimetro delle possibili scelte discrezionali dell’amministrazione, necessita di essere ampiamente motivata in relazione alle ragioni di interesse pubblico che sconsigliano l’utilizzazione della graduatoria e rendono preferibile l’indizione di una nuova procedura di gara, in deroga ai principi di conservazione dei valori giuridici e, soprattutto, a quelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa: o, se si preferisce, tale decisione dovrà dimostrare che questi stessi principi trovano, in specie, migliore realizzazione nella revoca anziché nello scorrimento” (T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, n. 738 del 26 luglio 2022).
Nel caso di specie, tale motivazione è stata del tutto omessa dal momento che l’amministrazione resistente ha ritenuto che fosse inevitabile l’indizione di una nuova procedura sul solo presupposto della riscontrata illegittimità di quella originaria, “per violazione della legge in ragione della sostanziale modifica della lex specialis”; laddove invece, alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente, lo scorrimento della graduatoria, sarebbe stato certamente realizzabile, salvo evidenziare – con ampia motivazione – l’esistenza di preminenti ragioni di interesse pubblico per perseguire la diversa opzione dell’annullamento della gara ai fini della indizione di una nuova procedura.
Ne consegue che, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti risulta anch’esso fondato nei sensi e nei limiti di quanto sopra esposto, e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte della stazione appaltante, la quale dovrà, in alternativa:
– provvedere allo scorrimento della graduatoria e all’aggiudicazione dell’appalto in favore della …….. S.r.l.:
– ovvero individuare preminenti ragioni di interesse pubblico per preferire allo scorrimento della graduatoria la revoca dell’intera procedura di gara ai fini dell’indizione di una nuova procedura, dandone ampiamente conto nella motivazione del nuovo provvedimento.