Se il rinvio a giudizio si colloca oltre il triennio rispetto alla data di svolgimento della gara, diventa irrilevante ai sensi dell’art. 96 comma 10 del nuovo codice [1].
Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20/05/2024, n. 788:
7. – Altro motivo di esclusione è così indicato:
«dal controllo veridicità dichiarazioni con riferimento alla Consorziata esecutrice ………….., dalla verifica del Certificato Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Trapani risulta che il direttore tecnico risulta rinviato a giudizio ordinario per i reati di cui all’art. 319 c.p. (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 321 c.p. (Pene per il corruttore) e art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati), commessi in varie circostanze e luoghi, ritenuti da questa S.a. rilevanti quali illecito professionale grave tale da rendere dubbia la integrità affidabilità dell’o.e. alla luce del combinato disposto degli art. 95, c.1. e art. 98 c. 3 lett. g) del D.lgs. n. 36/2023, anche in relazione alla circostanza che i predetti carichi pendenti non sono stati dichiarati in sede di partecipazione alla gara, e tale omissione di informazioni dovute per il corretto svolgimento della procedura di selezione, rileva, ai fini dell’art. 98 c.2 lett. b) D.lgs. 36/2023 anche alla luce della particolare offensività della tipologia dei reati per cui sussiste rinvio a giudizio verso il bene giuridico della correttezza dell’agire amministrativo, unitamente alla mancata dichiarazione delle stesse pendenze di partecipazione alla gara».
7.1. – Parte ricorrente ha posto però in evidenza che i fatti sono stati commessi nel 2017 e che la richiesta di rinvio a giudizio è datata 5 dicembre 2019, sicché entrambi gli eventi si collocano oltre il triennio rispetto alla data di svolgimento della gara de qua, divenendo irrilevanti ai sensi dell’art. 96 comma 10 del d.lgs. n. 36 del 2010.
Effettivamente, la norma invocata prevede che le cause di esclusione di cui all’articolo 95, comma 1, lett. e), rilevano per tre anni decorrenti dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1 c.p.p., ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94.
Nel caso di specie, il triennio risulta superato, cosicché il rinvio a giudizio di cui si tratta non poteva essere considerato in alcun modo rilevante.
[1] 10. Le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano:
a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a);
b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all’articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
c) nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:
1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell’articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell’articolo 98;
2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.