– “deve ritenersi che la natura “intellettuale” della prestazione non si esaurisce nel suo carattere “immateriale”, occorrendo anche che essa sia prevalentemente caratterizzata dal profilo professionale e, dunque, personale, della prestazione resa.” (TAR Lazio, II quater, n. 11717/2018, punto 6.4);
– esclude che “costituisca elemento dirimente il “luogo” in cui le prestazioni debbono essere svolte” (TAR Lazio, II quater, n. 11717/2018, punto 6.5);
– specifica che “…il contratto di assicurazione, a differenza del servizio di brokeraggio, non concerne né un’attività di consulenza, né, più in generale, un’attività da svolgersi nei locali dell’impresa prestatrice del servizio, ma implica una serie di attività materiali e giuridiche standardizzate inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto personale e professionale del singolo operatore” (TAR Lazio, II quater, n. 11717/2018, punto 6.6);
– e conclude escludendo “…la riconducibilità dei servizi assicurativi, oggetto del contratto messo a gara, alla categoria dei “servizi di natura intellettuali” per i quali la legge prevede, in via eccezionale, l’esenzione dall’obbligo di specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendali in sede di offerta.” (TAR Lazio, II quater, n. 11717/2018, punto 6.7).
TAR Lazio Roma, Sez. III quater, 24/9/2019, n. 11287