Con la seconda censura l’interessata insiste sulla rappresentazione in fatto di avere caricato la propria offerta sul portale telematico ottenendo la ricevuta di corretto caricamento che legittima l’affidamento sul buon fine delle operazioni di trasmissione, anche perché i file originali sono stati sottoscritti digitalmente in formato nativo con data certa, sicchè il provvedimento di esclusione appare privo di una valida istruttoria e motivazione, laddove appare ascrivibile esclusivamente ad un malfunzionamento della piattaforma informatica. Rappresenta pure che la sua responsabilità è presunta in maniera apodittica senza che siano stati forniti i dati tecnici per dimostrarla.
Ed anche questa censura va accolta e sempre sulla base della posizione della sezione leccese del TAR Puglia che sottolinea in particolare come: “Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti. Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della Pubblica Amministrazione discende, altresì, il corollario dell’onere per la P.A. di doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l’agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio” (TAR Puglia, Lecce, n. 977/2019 cit.).
La circostanza posta in evidenza dalla difesa dell’Azienda che in realtà la illegibilità del file della “Documentazione Amministrativa” sarebbe dipesa unicamente dalle modalità con cui è stato generato il relativo file dalla ricorrente e quindi dalla condotta tenuta dalla medesima, circostanza che sposta la responsabilità della cd. illegibilità su quest’ultima, in realtà non sminuisce il contenuto del messaggio di sistema del 25 febbraio 2019 che ha dato atto del corretto caricamento del “file di documentazione amministrativa di dimensione 117538854 salvato a sistema con il seguente nome:…Busta A – Documentazione amministrativa.zip.ts”.
TAR Roma, 17.09.2019 n. 11022