…. va rilevato che l’art. 13 del disciplinare prevedeva la c.d. clausola sociale, in forza della quale l’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze di quello uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice dei contratti. Ne deriva che i partecipanti non sono, comunque, tenuti all’assunzione di dipendenti in vista dell’adozione dell’ordinativo di fornitura, ma devono limitarsi a programmare la gestione del personale già utilizzato e l’acquisto delle derrate, nonché delle attrezzature….
TAR Sicilia Palermo sez. I 24/7/2019 n. 1922