… Passando alla determinazione del risarcimento da mancato guadagno, osserva il Collegio come la ricorrente, nella memoria del 1° luglio 2019, abbia quantificato la sua richiesta in una misura pari ad “almeno” il 10% del valore del contratto, tenuto conto del ribasso offerto del 33,741%.
Deve, tuttavia, considerarsi come, in tale modo, la ricorrente non ha soddisfatto l’onere di puntuale prova dell’utile ritraibile in caso di esecuzione dell’appalto, ciò che legittima, nella necessità di trovare un punto di bilanciamento tra le diverse esigenze di evitare richieste probatorie che potrebbero assumere le caratteristiche di probatio diabolica e di individuare parametri il più possibile oggettivi per procedere al risarcimento dei danni, il ricorso a una liquidazione equitativa, individuata nella misura del 5 % dell’offerta, calcolato tenendo conto del ribasso offerto dalla ricorrente (sulla legittimità del ricorso a tale criterio di quantificazione equitativa, in assenza di una dimostrazione documentale dell’utile, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1257).
La somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat, che attualizza il danno al momento della sua liquidazione monetaria, e degli interessi fino alla data del soddisfo, nella misura del tasso legale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n.6135).
La domanda risarcitoria va invece respinta nella parte in cui la ricorrente ha domandato la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara.
Come costantemente osservato in giurisprudenza, infatti, la richiesta di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione non può includere le spese di partecipazione alla gara, atteso che si tratta di importi strumentali alla produzione dell’utile, in cui si sostanzia, nel caso di aggiudicazione illegittima, il danno da lucro cessante (cfr., ex multis, Tar Molise, sez. I, 16 febbraio 2018, n.66, che ha pure rilevato come le spese di partecipazione possono essere autonomamente ristorabili nel solo caso, qui non ricorrente, di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione).
Va pure respinta la domanda di risarcimento per perdita di chance, formulata dalla ricorrente in termini sostanzialmente probabilistici.
E infatti OMISSIS si è limitata a sostenere di essere stata, a causa della ragionevole aspettativa dell’aggiudicazione, nell’impossibilità di partecipare ad ulteriori procedure di gara nelle more bandite, non fornendo, tuttavia, la prova della ragionevole probabilità di aggiudicazione delle diverse gare a cui non ha partecipato.
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, osservato come “In materia di responsabilità civile dell’amministrazione occorre distinguere fra probabilità di riuscita, che va considerata quale chance risarcibile, e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata, da ritenersi chance irrisarcibile; il risarcimento del danno da perdita di chance richiede dunque l’accertamento di indefettibili presupposti di certezza dello stesso danno, dovendo viceversa escludersi tale risarcimento nel caso in cui l’atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una mera ed ipotetica eventualità di conseguimento del bene della vita” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 11 luglio 2018, n. 4225).