Il principio di rotazione non si applica indiscriminatamente a tutti gli appalti sotto soglia, ma solo ove vi sia un’effettiva restrizione della concorrenza.
Ed invero, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 23 luglio 2018, n. 4883), alla luce dell’orientamento espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (punto 3.6 della delibera n. 206 del 1° marzo 2018, Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»), la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Ed invero, allorquando la stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (arg. ex T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493).
Orbene, nel caso in esame, come si legge all’art. 6 (Soggetti ammessi) dell’avviso pubblico di gara (documento 11 depositato dalla società ricorrente in data 8 marzo 2019), “Sono ammessi a presentare la propria migliore offerta tutti quei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione da presentarsi ai sensi del successivo paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta””.
Alla luce del sopra richiamato orientamento e in presenza della citata previsione della lex specialis, la censura relativa alla violazione del principio di rotazione deve ritenersi infondata.
Né appare condivisibile la tesi sostenuta dalla società ricorrente circa la natura strumentale della scelta di indire la gara in luogo della procedura negoziata (per eludere il divieto posto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e aggiudicare ancora una volta allo stesso soggetto) posto che la censurata scelta della parte resistente va nella direzione di prediligere il “principio generale” (arg. ex T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 4 settembre 2018, n. 9145) della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta.
TAR Venezia, 23.09.2019 n. 1021