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Sentenze

Giurisprudenza Accesso agli atti – Inappropriata acquisizione di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale in mancanza di impugnazione dell’aggiudicazione

Come emerge dagli atti di causa, l’offerta tecnica presentata nella gara sopra ricordata da parte della ditta “xxx” era stata espressamente qualificata come “documentazione riservata”, sussistendo in proposito un interesse della menzionata ditta alla tutela del proprio “know how” industriale.
Rimarcava, in particolare, di essersi opposta all’ostensione di detta offerta tecnica, in quanto “i dispositivi offerti, come è noto, non vengono costruiti secondo standard tecnici aperti e condivisi, ma sulla base di un’attività di progettazione, come pure di ricerca e sviluppo, utilizzando hardware, software e tecnologie produttive ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi progettuali, degli standard qualitativi e delle performance tecnologiche richieste dal mercato. Le migliorie progettuali offerte in sede di gara, le caratteristiche della carpenteria metallica, delle idrovalvole, dei dispositivi elettronici, nonché i protocolli di comunicazione e il sistema di telecontrollo non possono essere oggetto, alla luce di quanto esposto, di accesso conoscitivo da parte della concorrenza, in quanto costituiscono proprietà industriale e commerciali della scrivente […]”.
A fronte di tanto risultava doveroso per l’Amministrazione resistente far constare le attestate ragioni di tutela degli elaborati di natura intellettuale inerenti segreti tecnici e/o commerciali della società aggiudicatrice, respingendo la richiesta di accesso, peraltro in correlazione con una gara d’appalto dal chiaro contenuto innovativo.
A parere del Collegio è poi dirimente, nel caso di specie, che, nella nota di sollecito AC.MO del 28 febbraio 2019, si motivi l’interesse della richiedente all’accesso nel seguente modo: “La necessità di avere questo accesso il più rapidamente possibile è dovuto, tra l’altro, oltre che ai nostri diritti (la massima trasparenza deve sempre contraddistinguere i rapporti tra ente appaltante e impresa concorrente), al fatto che il Vostro spettabile Ente ha nel frattempo indetto una ulteriore gara (con scadenza 09 aprile) identica a quella in oggetto e quindi la disponibilità della documentazione di che trattasi ci consentirà di essere più competitivi.”.
L’acquisizione della documentazione tecnica della ditta controinteressata a fini di incremento della propria competitività concorrenziale ai danni di quest’ultima costituisce un esercizio abusivo del diritto di accesso, in quanto mirante ad una inappropriata acquisizione indiretta di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale, tanto che la medesima ricorrente non aveva autorizzato l’Ente all’ostensione della documentazione tecnica di sua provenienza.
Peraltro, come è noto, i commi 5 e 6 dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici rimarcano come l’accesso “alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” sia consentito esclusivamente “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”.
Nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione della gara, per libera scelta della AC.MO, non è stato oggetto di impugnazione, ancorché pubblicato precedentemente alla proposizione del ricorso qui contestato e, comunque, portato a conoscenza della ricorrente, in tal modo rendendo evidente la disconnessione fra la proposta istanza di accesso e l’esigenza di tutelare le proprie ragioni in giudizio, essendoci stata la piena possibilità in proposito di presentare un primo ricorso avverso l’aggiudicazione, da integrare successivamente con motivi aggiunti all’esito della ostensione della più volte richiesta offerta tecnica.
In assenza di tale attività processuale, non appare credibile la natura defensionale dell’accesso così come presentato in ricorso.
Ne consegue l’infondatezza nel merito delle censure svolte, per come sopra epitomate.
TAR Bari, 10.10.2019 n. 1301

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