“Al riguardo, va rilevato che, come specificato dallo stesso punto 13 del bando e disciplinare della gara in esame, la marcatura temporale “è il risultato che della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora ed al minuto di chiusura dell’offerta”.
Pertanto, una volta apposta ad un’offerta economica la marcatura temporale, identificata da un apposito numero di serie, risulta garantita la certezza del tempo entro cui l’offerta è stata redatta, anche se il file dell’offerta economica viene inviato dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, entro il termine successivamente indicato dalla stazione appaltante, la quale verifica la corrispondenza del numero di serie di marcatura temporale con quello, comunicato dagli offerenti entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, in quanto con la predetta coincidenza del numero di serie di marcatura temporale vi è l’assoluta certezza che l’offerta, formulata entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, non è stata successivamente modificata.
Ed invero, senza l’invio del numero di serie di marcatura temporale entro il termine perentorio prestabilito dalla lex specialis di gara, i partecipanti ad una gara di appalto potrebbero redigere più offerte economiche entro il predetto termine e scegliere quale offerta trasmettere alla stazione appaltante dopo l’esame della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche.
Comunque, l’impugnato punto 13 del bando e disciplinare di gara va interpretato nel senso che le offerte economiche dovevano essere successivamente inviate munite di marcatura temporale e tale disposizione della lex specialis non può essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto la marcatura temporale è un elemento costitutivo dell’offerta telematica e da ciò discende che il successivo invio da parte della ricorrente dell’offerta telematica, priva di marcatura temporale, non poteva non essere sanzionato con l’esclusione della gara, anche perché, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lg.vo n. 50/2016 le carenze delle offerte economiche non possono essere sanate con il soccorso istruttorio”.