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News – ANAC – Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e forniture

Negli affidamenti di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi e forniture, le stazioni appaltanti godono di un ampio potere discrezionale nella individuazione dei requisiti speciali di partecipazione comprovanti l’idoneità professionale, la capacità tecnica ed economico-finanziaria degli operatori economici, avendo facoltà di stabilirne di particolarmente rigorosi, oppure, tenuto conto della tipologia di prestazioni dedotte nel contratto, potendo anche valutare di non indicarli (parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 508 del 30 maggio 2018). Ove esercitata, però, la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi di gara e nella fissazione dei requisiti speciali di partecipazione, risulta soggetta a limiti derivanti dalle norme di legge e dalla necessità di contemperare interessi diversi.

In continuità con l’abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006, anche la normativa del nuovo Codice dei contratti pubblici fornisce una disciplina dei requisiti speciali di partecipazione improntando le norme a un sistema di verifica della idoneità e capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di gara secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza.

L’art. 83, d.lgs. n. 50/2016, dopo aver statuito al comma 1 che i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali, fissa al comma 2 (primo periodo) i limiti entro i quali la discrezionalità delle stazioni appaltanti deve essere esercitata, individuando una correlazione che deve sussistere tra i requisiti richiesti e l’oggetto del contratto e richiamando gli interessi pubblici e i principi che devono essere presi in considerazione nella predisposizione dei documenti di gara.

L’idoneità professionale, menzionata all’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, come la capacità economica e finanziaria menzionata alla lett. b) e come le capacità tecniche e professionali menzionate alla lett. c), sono soggette alla clausola generale dettata al comma 2, secondo cui requisiti e capacità devono essere «attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione».

Sul tema dei requisiti speciali di partecipazione, nel passaggio dalla disciplina dell’abrogato decreto legislativo n. 163/2006 al nuovo Codice dei contratti pubblici, si assiste alla conferma di orientamenti consolidati dell’Autorità, insieme a talune evoluzioni interpretative rese più agevoli sulla base delle nuove norme codicistiche e tenuto conto di un approccio meno formalistico alla disciplina di settore, nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alle gare degli operatori economici nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e rotazione.

In questa breve trattazione saranno passati in rassegna gli orientamenti più significativi contenuti in delibere, pareri di precontenzioso e atti regolatori dell’Autorità per il periodo 2014-2019, con particolare approfondimento dell’ultimo biennio.

Qui il testo completo

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