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Sentenze

Giurisprudenza – Gara Telematica – Concorrente escluso in quanto la documentazione amministrativa presentata risulta danneggiata e non visualizzabile – Illegittimità

Interessante la sentenza n. 7786/2019 del TAR Lazio. Di seguito i punti salienti.

Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 18 giugno 2019 e depositato il successivo 19 giugno, parte ricorrente espone di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura telematica di gara negoziata bandita dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata per l’affidamento del servizio di trasporto degenti della durata di 24 mesi e del valore di euro 170.000,00 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Espone altresì che malgrado la piattaforma telematica le abbia dato ricevuta di caricamento positiva, in data 20 maggio 2019 la stazione appaltante le comunicava l’esclusione in quanto la documentazione amministrativa caricata risultava essere “danneggiata e non visualizzabile”. (…) E la censura va accolta proprio in base alla chiara lettera dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 stante il quale il soccorso istruttorio è escluso in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità “afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”, laddove nel caso in esame la irregolarità riguarda la documentazione amministrativa che, per come si evince dalla deliberazione n. 388 del 19 maggio u.s. risulta “essere danneggiata e non visualizzabile” e come pure rilevato dalla Commissione di gara in data 28 marzo 2019, laddove parte ricorrente non poteva che fare affidamento sul messaggio di posta elettronica della Net4market in data 25 febbraio 2019 dove si diceva che era stato caricato il file contenente la Busta A – Documentazione amministrativa, senza porre in risalto disguidi. (…) Ma più nello specifico proprio in ordine ad una gara effettuata in via telematica la sezione leccese del TAR Puglia osserva che: “In caso di gara in forma telematica il rischio inerente alle modalità di trasmissione (della domanda di partecipazione alla gara) non può far carico che alla parte che unilateralmente sceglie il relativo sistema e ne impone l’utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che bandisce, organizza e gestisce la gara” cfr. TAR Puglia, Lecce, 10 giugno 2019, n. 977, che dunque conclude per l’applicazione del soccorso istruttorio.

Qui il testo completo

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